|
|
333. Il Ministero delleconomia e delle finanze comunica per iscritto, entro
il 15 gennaio 2006, la sede dellufficio postale di zona presso il quale gli
assegni possono essere riscossi con riferimento allassegno di cui al comma 331
e, previa verifica dellordine di nascita, entro la fine del mese successivo a
quello di nascita o di adozione con riferimento allassegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di minori, dallesercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e
332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente
a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito allanno 2004 ai fini
dellassegno di cui al comma 331 e allanno 2005 ai fini dellassegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare sintende quello
di cui allarticolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione
reddituale di cui al presente comma è autocertificata dallesercente la potestà,
allatto della riscossione dellassegno, mediante riempimento e sottoscrizione
di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero
delleconomia e delle finanze, da verificare da parte dellAgenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per lattuazione del presente
comma il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
dellamministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
... Pagina Precedente Pagina Seguente |