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303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di
attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui
allarticolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonchè lindividuazione dei soggetti pubblici e
privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale
di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per lanno
2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro
della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il
Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti
destinati alluomo e agli animali, nonchè sulla salute e il benessere degli
animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
nellambito del programma di ricerca sanitaria di cui allarticolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei
relativi finanziamenti, è riservata, per lanno 2006, una quota di 10 milioni di
euro.
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