b) allarticolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per
tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte
variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delleconomia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15
per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle
risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti
per lanno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione,
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