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«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della
salute sono trasferiti in proprietà allAgenzia i beni mobili del Ministero
della salute in uso allAgenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento
riferite allattuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dellAIFA finalizzate a
garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dellandamento della spesa
farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la
dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º
gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata
con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e
10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del
monitoraggio sullandamento della spesa farmaceutica, lAIFA trasmette al
Ministro della salute e al Ministro delleconomia e delle finanze una relazione
mensile.
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