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pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e delleconomia e delle finanze, ovvero allintegrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per ladeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dellequilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nellelenco previsto dallarticolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dellerogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. ... |
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