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b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni
dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si
applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni
dalla stipula dellintesa, in sede di fissazione degli standard di cui
allarticolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il
recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa,
in attuazione della normativa regionale in materia, nonchè in coerenza con i
parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui
allarticolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
prestazioni di cui allelenco previsto dalla lettera a), con lindicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono
assicurati nonchè delle misure previste in caso di superamento dei tempi
stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come
partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui allarticolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione
di specifici progetti regionali ai sensi dellarticolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dellobiettivo del Piano nazionale di
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