a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la
rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il
Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero della salute e le
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al
comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di
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