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giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dellassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dallimporto dellindennità mensile effettivamente liquidata allinteressato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dellarticolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dellarticolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. Allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare laccesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, ... |
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