|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nellambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nellambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge