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commi da 247 a 253 nellambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dallavvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e delle finanze procedono al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254. Allarticolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allalinea, dopo le parole: «LAlto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nellambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: ... |
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