«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla
competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento
venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento
e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il
procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento
del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per
il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di
deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di
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