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previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva lesecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
219. Allarticolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dellamministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dellintegrità fisica eventualmente subita dallimpiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per lapplicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dellamministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle ... |
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