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concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni dimpiego o servizio o comunque rapportate allindennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, allarticolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e allarticolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o ... |
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