La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18518/2008) ha stabilito che non è possibile adottare il provvedimento di espulsione per lo straniero nel caso in cui sia pendente il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli Ermellini hanno infatti precisato "ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato".
La Corte ha poi affermato che "nel procedimento camerale 'ex' art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolge l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese. Ne deriva che, perché sia configurabile una violazione del principio del contraddittorio in conseguenza della produzione documentale effettuata all'udienza nella quale il giudice si è riservato di provvedere sull'espulsione, è necessario che la parte formuli una richiesta esplicita di rinvio dell'udienza al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla controparte".

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