Tra le novità introdotte dal provvedimento evidenziamo il fatto che le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno. Ai fini dell'eventuale variazione di classe (conseguenza di più sinistri), è stato stabilito che, qualora non sia possibile accertare la "responsabilità principale", oppure, in via provvisoria in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti.
Infine, è stato stabilito che in presenza di concorso di colpa paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus e che la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.
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