L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, con il Provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio scorso), ha reso noto di aver modificato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto.
Tra le novità introdotte dal provvedimento evidenziamo il fatto che le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno. Ai fini dell'eventuale variazione di classe (conseguenza di più sinistri), è stato stabilito che, qualora non sia possibile accertare la "responsabilità principale", oppure, in via provvisoria in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti.
Secondo quanto stabilito dall'INSVAP, la cd. "responsabilità principale" (nel caso in cui il sinistro veda coinvolti due veicoli) è la responsabilità prevalente attribuita a uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui a uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Infine, è stato stabilito che in presenza di concorso di colpa paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus e che la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.

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