La Corte di Cassazione, con Sent. n. 995/2007, pronunciandosi sul ricorso proposto da un dipendente pubblico che, avendo subito un danno in occasione di un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto mentre si recava al lavoro con la propria auto, se ne vedeva negare il risarcimento, ha precisato che l'indennizzabilità degli infortuni in itinere "è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" e che "allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro
situazioni che, senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività".

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