Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, sarebbero circa cinque milioni le cause civili pendenti in Italia, delle quali oltre un milione sarebbero relative a liti condominiali

ADR: gli obiettivi da perseguire secondo il presidente della Cassazione Curzio

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I dati statistici segnalano un dato preoccupante: molte liti condominiali sarebbero evitabili, in quanto derivanti da motivi di poco conto, i quali, come la cronaca riporta, nei casi più esasperati potrebbero portare a turbative dell'ordine pubblico o a reati gravi contro le persone.

L'unica soluzione valida per ridurre questa conflittualità parrebbe essere il dialogo fra le parti litiganti, grazie alla mediazione, ma non solo.

La recente Relazione sull'Amministrazione della Giustizia del Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio, in occasione della celebrazione del rito di apertura dell'anno giudiziario 2021, ha fatto il punto sui precedenti 12 mesi, indicando anche obiettivi da perseguire.

Nel quadro delineato quest'anno hanno trovato spazio anche gli ADR, in particolare la mediazione.

Nella parte prima di detta Relazione, si legge che, al netto della pandemia, la mediazione mostrerebbe una sostanziale "stabilità", quindi dimostrando di essere divenuta parte integrante del sistema.

Nello specifico, il Primo Presidente ha segnalato che, nel biennio 2019/2020, le procedure concluse grazie ad accordo hanno avuto una durata media di 143/160 giorni, a fronte dei 348/359 di durata media del giudizio di I grado in Tribunale.

Nella parte V di detta Relazione, dedicata a "La Corte, la società e le riforme, si conferma la necessità, anche per l'anno 2021, di risposte differenziate rispetto al giurisdizionale tradizionale, con riferimento espresso alla mediazione, oggetto peraltro di gruppo di lavoro ministeriale dal quale provengono indicazioni di contenuto e di metodo".

ADR e deflazione del contenzioso civile, quali prospettive?

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Si rammenta che nel 2019, il 23 dicembre, si è proceduto all'istituzione del tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale, con l'obiettivo di "promuovere la materia delle ADR, secondo un modello moderno ed efficiente e favorendo la circolazione delle buone prassi a livello nazionale ed europeo, nominando all'uopo i maggiori esperti italiani in materia.

Merita a questo punto un cenno anche il DL 69/2013, convertito nella legge 98/2013, che ha mutato l'istituto mediatorio, affiancando alla cosiddetta "mediazione demandata" su invito del giudice,anche la mediazione ex officio o delegata di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, anche in grado di Appello.

Secondo il Presidente della Suprema Corte, il riferimento al "processo senza sentenza

", pur allacciandosi a una definizione di controversia in modo complementare a quello tradizionale, non implicherebbe, come rilevato nella Relazione, un'abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, bensì una valutazione puntuale ed esperta del singolo caso circa la mediabilità o conciliabilità.

Appare superfluo annotare l'annoso problema della situazione di sovraccarico nella quale versa il sistema di giustizia italiano, soprattutto nell'ambito della giustizia civile, il quale, stando alle stime della Camera Arbitrale di Milano circa la domanda di servizi ricollegabili alla giustizia, registrerebbe un aumento percentuale del 25% collegato al periodo di emergenza epidemiologica.

La necessità di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di composizione delle liti, alla quale fa riferimento la Relazione in discorso, è stata avvertita già negli anni precedenti, al punto tale da rendere necessaria da parte del Ministro della Giustizia la costituzione della commissione ex DM 7 marzo 2016, per elaborare una organica disciplina e riforma di degiurisdizionalizzazione dei tre noti principali strumenti di ADR (arbitrato, negoziazione assistita, mediazione civile e commerciale).

Pandemia e difficoltà. Assenza di empatia fra le parti e non solo

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La crisi pandemica ha fatto da catalizzatore per la necessità di arginare le difficoltà sopravvenute di di gestione della ripresa e di avvio di nuovi processi, facendo altresì emergere i problemi connessi all'emersione di nuovo contenzioso derivante in materia contrattuale ed extracontrattuale proprio dalla situazione emergenziale che sottende la profonda crisi economica e sociale che il Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi e le cui dimensioni non possono essere ancora correttamente stimate.

Nella pratica, si segnala negli ultimi mesi l'estrema e ben nota limitazione dell'ordinaria operatività e il conseguente obbligo di svolgere molte attività da remoto, condizionando lo svolgimento delle procedure.

Il ricorso alla mera scrittura, nonché a piattaforme come Zoom e analoghe, appare a molti operatori del diritto non equivalente ad un incontro in presenza, a prescindere da eventuali inconvenienti tecnici o di connessione, basti pensare all'empatia che si può instaurare fra le parti, la quale viene fortemente attenuata dalla virtualizzazione. Detta virtualizzazione pone anche domande circa la formazione del mediatore, in quanto alcune sue abilità, le cosiddette soft skills, tradizionalmente fanno riferimento all'incontro in presenza dei soggetti interessati.

(Estratto da conferenza online organizzata da CDA,"ADR e Mediazione", 4 febbraio 2021, intervento Avv. Isabella Pileri)


Foto: 123rf.com
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