La Corte ha sottolineato la funzione di tale atto di consentire all'intimato di evitare il pignoramento e ne ha evidenziato le conseguenze sulla sanatoria dei vizi di notifica

di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 24291/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione si è confrontata con la natura e lo scopo dell'atto di precetto e con le conseguenze di essi sul vizio di notificazione di tale atto. Si tratta, quindi, di una pronuncia che merita un particolare approfondimento.

Scopo tipico del precetto

In particolare, i giudici hanno posto in evidenza che dagli articoli 480, comma 1, e 482 del codice di procedura civile emerge chiaramente che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di "consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo" e, in tal modo, di evitare l'esecuzione forzata.

Nel precetto, in sostanza, il debitore viene preavvertito dell'imminenza di tale esecuzione e ha dieci giorni di tempo per poter saldare il suo debito e impedire, così, che la stessa venga avviata. A tale ultimo fine potrà anche proporre opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva.

Una simile garanzia assume un'importanza fondamentale, tanto che le ipotesi in cui il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni sono del tutto eccezionali e derivano dalla presenza di un pericolo per il ritardo.

Peraltro, anche prima che, con la riforma dell'articolo 615 del codice di rito, fosse introdotto nel nostro ordinamento uno strumento specifico per inibire l'attivazione dell'esecuzione forzata, il precettato aveva comunque la possibilità di ottenere tale risultato ricorrendo all'articolo 700 del codice di procedura civile.

Niente sanatoria per la notifica viziata

Dal riconoscimento dello scopo dell'atto di precetto di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento, la Corte di cassazione, nella sentenza

in commento, fa discendere un'importante conseguenza: l'impossibilità di sanare il vizio di notifica dell'atto ai sensi dell'articolo 156 laddove il pignoramento sia stato nel frattempo eseguito. In tali caso non può parlarsi infatti di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto.

Quest'ultima, semmai, può aversi solo se si riesce a dimostrare che l'opponente abbia avuto comunque notizia dell'avvenuta notifica del precetto prima che il pignoramento fosse eseguito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24291/2017
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: