le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale saranno pienamente operative dall'1 gennaio 2015

Con la pubblicazione in G.U. (n. 292 del 17 dicembre 2014) della l. n. 186/2014, le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale saranno pienamente operative dall'1 gennaio 2015.

A partire da questa data, infatti, potrà essere attivata la procedura della voluntary disclosure, da parte di coloro che hanno violato gli obblighi di dichiarazione fiscale ed entrerà in vigore nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio.

 

La collaborazione volontaria

Il nuovo art. 5-quater, aggiunto dall'art. 1 della l. n. 186/2014, al d.l. n. 167/1990 (convertito con modificazioni dalla l. n. 227/1990) dispone che coloro che hanno violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, fino al 30 settembre 2014 (ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti di cui all'art. 5 del T.U. delle imposte sui redditi residenti in Italia che al termine del periodo di imposta non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi gli investimenti detenuto all'estero o le attività estere di natura finanziaria), possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a fini di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenuti fuori dal territorio dello Stato, di accertamento e di definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni commesse.

Per aderire alla procedura, i soggetti suddetti devono: - indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria

tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero anche indirettamente o per interposta persona, fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di stabilire i redditi derivanti dalla loro dismissione o utilizzazione e agli effetti della determinazione delle relative imposte; - versare, in unica soluzione o mediante un pagamento rateale trimestrale, le somme dovute (in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997) non oltre quindici giorni dalla data fissata per la comparizione, ovvero non oltre venti giorni per gli importi dovuti sulla base dell'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi fiscali, a pena del venir meno degli effetti della procedura.

Entro trenta giorni dall'esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura.

La collaborazione volontaria è preclusa a coloro i quali la richiedono essendo a conoscenza (anche tramite altri soggetti obbligati o concorrenti nel reato) di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali per la violazione di norme tributarie.

 

Termini e scadenze

La collaborazione volontaria da parte di coloro che vogliono sanare le irregolarità con il fisco  può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Entro la fine di gennaio (nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 1 della l. n. 186/2014), l'Agenzia delle Entrate dovrà, con provvedimento direttoriale, disciplinare le modalità di presentazione delle richieste di collaborazione e le istruzioni sui pagamenti dei debiti tributari, mentre entro il primo di marzo gli Stati esteri contenuti nella c.d. "black list" potranno stipulare con l'Italia accordi sullo scambio di informazioni, facilitando l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero.

 

I "vantaggi" della collaborazione

Per chi aderisce alla voluntary disclosure è prevista una sorta di "scudo" per diversi reati tributari e la riduzione di varie sanzioni penali e amministrative.

In ordine ai primi, la collaborazione volontaria esclude la punibilità per i reati di dichiarazione infedele e fraudolenta (ex artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000), di omessa dichiarazione e di omesso versamento Iva.

È esclusa altresì la punibilità per le condotte relative ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e, infine, con riferimento alle attività oggetto di collaborazione volontaria, è prevista la non punibilità per il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., introdotto proprio dalla l. n. 186/2014.

In merito alle riduzioni delle sanzioni penali e amministrative viene in rilievo innanzitutto l'applicazione della misura ridotta del 3% per gli importi non dichiarati nelle ipotesi di detenzione di investimenti o di attività estere di natura finanziari negli Stati della black list, a patto che gli stessi stipulino con l'Italia accordi che consentano uno scambio effettivo di informazioni.

 

Il reato di autoriciclaggio

Oltre a prevedere un aumento della multa da 5.000 a 25.000 euro (in luogo della precedente da 1.032 a 15.493 euro) per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la l. n. 186/2014 introduce nell'ordinamento la fattispecie delittuosa dell'autoriciclaggio aggiungendo dopo l'art. 648-ter, l'art. 648-ter.1 c.p.

La nuova disposizione prevede la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a 25.000 per chi "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è ridotta della metà (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e per chi si adoperi "efficacemente" per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non è prevista, invece, alcuna punibilità quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, mentre si applicano le pene di cui al primo comma se le dette utilità, i beni o il denaro provengono da un delitto connesso ad attività mafiose (art. 7 d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 203/1991).

È prevista, infine, quale circostanza aggravante, la commissione del delitto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

Vai al testo della egge n. 186/2014

Testo_legge_186_2014

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