Uno strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori

Avv. Paolo Accoti

avv.paolo.accoti@gmail.com

Tra le innovazioni apportate dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) particolare rilievo assume quella di cui all'art. 492 bis c.p.c., disposizione che istituisce la "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

Dall'11 dicembre 2014 - data di entrata in vigore della nuova norma - il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l'ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l'indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (questa è una novità assoluta), il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

La procedura esecutiva, quindi, andrà iscritta a ruolo, soggetta al contributo unificato di Euro 43,00 - salvi i casi di esenzione - (in ogni caso, non dovrebbe applicarsi la marca da bollo per le spese forfettizzate di Euro 27,00 ex art. 19 DL 132/14) corredata, quanto meno, dal titolo esecutivo e dall'atto di precetto, al fine di consentire al presidente del tribunale, o al giudice dallo stesso delegato, di verificare il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Con decorrenza 31 marzo 2015, l'iscrizione a ruolo e il deposito degli atti dovrà eseguirsi esclusivamente con modalità telematica e attestazione del difensore della conformità delle copie agli originali (art. 16 bis c. II DL 179/2012).

L'autorizzazione presidenziale consentirà all'ufficiale giudiziario l'accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti archivi informatici:

1) banche dati pubbliche amministrazioni;

2) anagrafe tributaria (si ricorda che la legge di stabilità ha istituito una sorta di "mega" anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti);

3) pubblico registro automobilistico;

4) enti previdenziali.

Presso ogni ufficio UNEP è istituito un registro cronologico, il "Modello ricerca beni", dove vengono annotate tutte le richieste di ricerca con modalità telematiche (art. 155 quater disp. att. c.p.c.).

L'ufficiale giudiziario, al termine delle operazioni di ricerca, redige un verbale nel quale indica le banche dati interrogate e le relative risultanze. Il creditore potrà chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca, nel qual caso l'ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l'ora di accesso - da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta - con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d'urgenza. Il creditore potrà farsi assistere, a sue spese, dal difensore e/o da un esperto (art. 165 disp. att. c.p.c.).

E' previsto, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa - sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 492 bis c.p.c. - ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.). Non è dato comprendere, né è altrimenti specificato, se l'accesso diretto del creditore sarà anch'esso gratuito o meno.

Per "incentivare" l'ufficiale giudiziario a compiere le ricerche telematiche è previsto un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato (compenso che sarà dimezzato nel caso in cui le operazioni non venissero effettuate entro quindici giorni dalla richiesta).

Tale compenso potrà variare da una percentuale dell'1, 2 e 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati ovvero del 3, 4 e 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati (percentuale inversamente proporzionale agli scaglioni di valore della causa: fino a 10.000,00; da 10.001,00 a 25.000,00; da 25.001,00 in poi).

Si presti particolare attenzione al caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo (ciò avverrà quando risulterà impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.) atteso che, in questi casi, il predetto compenso aggiuntivo graverà sul creditore procedente (art. 19 DL 132/14).

Si tenga presente, infine, che i casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche telematiche, saranno regolati con decreto del Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ma esaminiamo ora le eventuali risultanze degli accessi compiuti dall'ufficiale giudiziario.

Diciamo subito che quando non viene rinvenuto alcun bene o credito del debitore - o meglio, se questi pur individuati risultino occultati -  l'ufficiale giudiziario è tenuto ad intimare al debitore di indicare, entro quindici giorni, il luogo in cui potrebbero trovarsi "cose" di sua pertinenza da sottoporre a pignoramento, ammonendolo che l'omessa o falsa comunicazione lo esporrebbe al reato di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" ex art. 388 c. VI c.p.p.

Si ritiene che in entrambe le ipotesi sopra dette il processo esecutivo si chiuda anticipatamente.

Nel caso in cui l'accesso dell'ufficiale giudiziario consenta di individuare cose e/o crediti del debitore potrebbero aprirsi tre possibili scenari.

1) Qualora vengono individuate cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, ubicate nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario (che, solitamente, coincide con la circoscrizione del tribunale cui è addetto), compiuto l'accesso, questi deve pignorare le cose che ritiene di più facile e pronto realizzo, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi e i tioli di credito (art. 517 c.p.c.); quindi redige il processo verbale delle operazioni compiute e prosegue nelle formalità di cui all'art. 492 bis c.p.c. In seguito, senza indugio, consegna al creditore il processo verbale ed il titolo esecutivo per la formazione del fascicolo dell'esecuzione che dovrà effettuarsi, a cura dell'avvocato del creditore, previo deposito della nota di iscrizione a ruolo e copia conforme degli atti sopra indicati, entro quindici giorni dalla consegna degli originali (art. 518 c.p.c.). L'ufficiale giudiziario provvederà altresì alla custodia del compendio pignorato ai sensi dell'art. 520 c.p.c.

2) Se vengono individuati crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi soggetti, notifica - ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax - il verbale al debitore e al terzo, nel quale indica il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, il luogo di elezione del domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore. Dovrà, quindi, rendere edotto il debitore degli "inviti e degli avvertimenti" di cui all'art. 492 c.p.c. e, conseguentemente, intimare al terzo (sul modello del pignoramento presso terzi) di non disporre e non sottrarre alla garanzia del credito le cose o le somme di pertinenza del debitore che si trovano nella sua disponibilità. Il verbale deve essere notificato per estratto al debitore e consegnato, senza indugio, unitamente al titolo esecutivo, al difensore del creditore il quale provvede alle formalità di cui all'art. 518 c.p.c. - così come visto nel primo caso - indispensabili per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

3) Infine, se l'accesso ha consentito di individuare cose in luoghi non compresi nella circoscrizione di competenza dell'ufficiale giudiziario procedente, questi rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni, a pena di inefficacia, deve essere presentato all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, unitamente ad apposita istanza, per consentire l'espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. che, come visto sopra, sono in parte di competenza dell'ufficiale giudiziario e in parte del difensore del creditore.

In conclusione si rammenta che quando vengono rinvenuti più beni o crediti, quand'anche nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario sottopone a pignoramento quelli scelti dal creditore, il quale - si badi bene - deve esercitare tale "diritto di preferenza" entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario. In mancanza, la richiesta di pignoramento perde efficacia (art. 155 ter disp. att. c.p.c.).

Interessante notare come le disposizioni in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche potranno applicarsi anche per l'esecuzione dei sequestri conservativi, procedure concorsuali e in materia di famiglia (art. 155 sexies disp. att. c.p.c.).

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