Entro venti giorni dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale presentata dal PM la persona offesa può presentare opposizione ex art. 410 cpp

Istanza informazione richiesta di archiviazione

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Procediamo per ordine; in primo luogo, la parte offesa dovrà manifestare la volontà di essere informata della richiesta di archiviazione sin dalle prime battute del procedimento penale. Tale istanza può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato, purché la persona offesa la inoltri (al più presto!) prima della trasmissione al GIP, ad opera del PM, della richiesta e del materiale investigativo di cui all'art. 408, comma 1.

Avviso ai prossimi congiunti

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In caso di decesso della persona offesa, l'avviso va dato ai prossimi congiunti.

Soltanto così, se si eccettuino fortunose circostanze, la parte offesa apprenderà la (brutta) notizia dell'iniziativa del PM ed otterrà la notificazione ad opera della Procura della Repubblica con cui verrà informata che potrà presentare - entro venti giorni - una opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Tale istanza al Giudice per le Indagini Preliminari dovrà consistere - ATTENZIONE: a pena di inammissibilità - in una indicazione concreta e specifica delle investigazioni richieste e dei relativi elementi di prova.

Offre un grande ausilio nella comprensione del concetto la storica sentenza di San Valentino '96 Cass., Sez. Unite, ud. 14 febbraio 1996, dep. 15 marzo 1996, n. 2.

Infatti, in particolare, l'opponente deve indicare le investigazioni suppletive e gli elementi di prova che costituiscono l'alternativa decisoria.

La presentazione dell'atto

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L'atto, da depositarsi presso la Cancelleria del Giudice, può essere presentato anche personalmente dalla parte lesa e, se questa abbia già nominato un avvocato difensore, non gli sarà necessaria la procura speciale, come insegna Cass., Sez. Unite, 27 settembre 2007.

La sentenza

di San Valentino 1996, sotto la Presidenza di Aldo VESSIA, è opera di Adalberto ALBAMONTE e giudicava sul responso del GIP di Perugia che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM "perché le indagini suppletive richiesta (apparivano) manifestamente irrilevanti e superflue".

Tra l'altro, il ricorrente denunciava anche la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di legalità poiché era stata disposta l'archiviazione in assenza di una verifica dell'infondatezza della notizia di reato.

Al cospetto di precedenti contrasti, le Sezioni Unite sanciscono che non può disconoscersi che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifichi il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale.

In quel processo, in particolare, si trattava della verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire alla parte offesa l'accesso al procedimento di archiviazione con quelle forme di contraddittorio proprie della garanzia della camera di consiglio.

Argomentando in base alla pronuncia di Corte Cost., 7 dicembre 1994, n. 413, la Suprema Corte sostiene che le ragioni di inammissibilità non possono essere dilatate od estese secondo discrezionalità da parte del giudice, né sotto il profilo qualitativo, né sotto l'aspetto quantitativo, senza incorrere nella lesione dell'interesse della persona offesa di sottoporre a controllo la scelta del PM di non esercitare l'azione penale.

"Invero - sottolinea ancora il S.C. con riferimento al tema dell'odierna disamina di LIA Law In Action - la parte offesa dal reato introduce il proprio interesse nel procedimento già attivato, a seguito della richiesta di archiviazione del PM, mediante l'opposizione.

Ed, intanto l'opposizione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della parte offesa nel procedimento di archiviazione, e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale, in quanto contenga quegli elementi di concretezza e specificità, previsti tassativamente dall'art. 410, comma 1, c.p.p. e cioè l'indicazione delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova. Trattasi, come fatto osservare in dottrina, di un onere imposto alla parte-opponente, sanzionato con l'inammissibilità all'ingresso nel procedimento del suo intervento volto a resistere all'inazione del PM".

Le Sezioni Unite censurano il verdetto del GIP perugino che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché le indagini suppletive richieste apparivano "manifestamente irrilevanti e superflue". Infatti, si tratta di una locuzione apodittica e assertiva: mentre il termine "superflue" sta a significare una sovrabbondanza delle questioni dedotte tale da configurarne l'inutilità (ma non ne esclude la rilevanza!), la locuzione "manifestamente irrilevanti" riassume in sintesi un giudizio di non importanza delle investigazioni, che nei suoi termini argomentativi richiederebbe quanto meno una succinta articolazione dialettica di relazione rispetto al risultato delle indagini eseguite per poter assumere un qualche significato. E dire che l'opponente aveva circostanziato e l'istanza con "fonti di prova diffusamente dedotte in modo assai particolareggiato".

Nel recepire il ricorso e trasmettere gli atti al Tribunale umbro la S.C. tiene a sottolineare che "sembra cogliersi dalla motivazione del decreto di archiviazione che l'irrilevanza - almeno nel meccanismo logico seguito - sia conseguita da un'anticipata valutazione del merito della notizia di reato, sulla base di una impostazione giuridica delle questioni, che pur l'opposizione intendeva porre in discussione". Se l'argomento Vi aggrada, LIA tornerà ad approfondirlo in una seconda puntata: specificatelo utilizzando il pratico form riportato qui in calce.

Opposizione alla richiesta di archiviazione: fac-simile

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Vedi anche nel formulario: il fac-simile della opposizione alla richiesta di archiviazione

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