di Luigi Del Giudice -Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvi gli obblighi di legge. E' quanto previsto dall'articolo 16 della Costituzione, tuttavia ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono previste delle limitazioni al diritto di espatrio, infatti, non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
c) [abrogato];
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;
f) [abrogato];
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
In base a quanto previsto in particolare dal punto d) il T.A.R. di Salerno con sentenza 1195/2013 ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il questore di salerno ha respinto la domanda di rilascio del passaporto elettronico richiesto dal ricorrente con contestuale imposizione dell'annotazione sul documento di identità dell'inibitoria all'espatrio.
In materia si è anche pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sez. II, decisione 21 aprile 2011 n. 41199), la quale ha escluso che costituisca violazione dei diritti umani fondamentali il diniego del passaporto finalizzato a garantire l'effettività delle condanne penali. La Corte ha affermato, fra l'altro, che il diniego del passaporto costituisce misura meno afflittiva rispetto alle conseguenze derivanti da un mandato di cattura internazionale (misura cui altrimenti dovrebbe ricorrere lo Stato per mettere in esecuzione la pena) e che pertanto quel diniego e la conseguente interferenza nella vita privata sono proporzionate rispetto al fine legittimamente perseguito.
Luigi Del Giudice
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Vedi anche:
- Il passaporto
- Passaporto: raccolta di articoli
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