La redazione di questo articolo è stata possibile grazie alla segnalazione del Collega Avvocato Stefano Paniccia, che si ringrazia.
Commento di Licia Albertazzi - Sentenza Corte Costituzionale n. 258 del 28 Novembre 2012
Su rinvio per questioni di legittimità costituzionale operato dal Tribunale di Padova in funzione di Giudice del Lavoro, la Corte ha vagliato la normativa di cui all'art. 26 d.p.r. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) inerente la notifica di cartella esattoriale (nel caso di specie attinente a debiti in materia previdenziale) nel caso in cui il contribuente sia irreperibile presso il proprio domicilio

fiscale. Il giudice di merito dubitava della legittima applicabilità della normativa specifica (la quale consentirebbe la semplice affissione del provvedimento presso l'albo comunale, con decorrenza di effetti a partire dal giorno successivo) anche nei casi espressamente rientranti nella casistica di cui all'art. 140 c.p.c., il quale impone, oltre a detta azione, anche la notifica dell'avviso a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ed affissione di avviso di tale deposito presso la residenza o il domicilio.

La normativa in oggetto era applicabile in tutti i casi di irreperibilità del contribuente, sia assoluta (il luogo di domicilio e residenza del destinatario è ignoto) che relativa (assenza temporanea dal proprio domicilio fiscale). La Corte Costituzionale ha affermato come l'applicazione di questa normativa crei un'ingiustificata disparità di trattamento e generi una lesione del diritto di difesa, non consentendo al debitore di conoscere tempestivamente per provvedimento al fine di disporre una adeguata strategia difensiva (ipotesi rispettabile solo nel caso in cui trovi applicazione l'art. 140 c.p.c.).

Per questi motivi la Corte ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 estendendo l'applicazione della normativa codicistica in tutti quei casi espressamente rientranti.
Testo della sentenza Corte Costituzionale 258/2012

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