Corte di Cassazione, sentenza n. 1033 del 17 Gennaio 2013

In tema di tutela del consumatore - turista, al di là della pura applicazione della normativa contenuta nel recente Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79), la Corte di Cassazione Civile ha generato un importante precedente in merito alle modalità di riproduzione fotografica delle mete di vacanza prospettate al cliente tramite cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere.

Nel caso di specie l'acquirente di un pacchetto vacanze "all inclusive" sottoscritto presso un'agenzia di viaggi, verificata la non conformità d'aspetto del luogo di villeggiatura rispetto alle immagini allo stesso sottoposte al fine di concludere l'affare, ha citato agenzia e tour operator al fine di ottenere il pieno ristoro del danno subito.

Lo stesso infatti ha prodotto in giudizio fotografie riproducenti il reale assetto del luogo di vacanza, chiedendo che queste fossero confrontate con quelle contenute nel depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto. In tema probatorio, secondo l'articolo 2721 del codice civile è onere del resistente disconoscere la provenienza e l'autenticità delle riproduzioni addotte in corso di causa; circostanza non verificatasi poiché per i supremi giudici il tour operator avrebbe semplicemente ammesso che, nella composizione del materiale pubblicitario, "sarebbero potute" essere state utilizzate fotografie di locations differenti rispetto a quelle di destinazione effettiva.

Il turista scontento ha così ottenuto congruo risarcimento per la sua vacanza rovinata.


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