Modi di acquisto dell'usufrutto
- I modi di costituzione dell'usufrutto
- Usufrutto da contratto
- Usufrutto da testamento
- Usufrutto per usucapione
- L'usufrutto legale
I modi di costituzione dell'usufrutto
Analogamente a quanto previsto per gli altri diritti reali di godimento, diversi sono i modi di costituzione dell'usufrutto. Esso infatti può sorgere in virtù della stipula di un contratto, in forza di testamento o per usucapione.
Usufrutto da contratto
Il contratto con il quale si costituisce un usufrutto è ad efficacia reale e redatto in forma scritta a pena di nullità. E', in ogni caso, possibile provvedervi sia con una scrittura privata che con un atto pubblico redatto dinanzi a un notaio.
La costituzione dell'usufrutto mediante contratto, poi, può avvenire pacificamente facendo ricorso a una serie ampia di schemi negoziali, sia tipici che atipici e sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (vendita, permuta, donazione, transazione, divisione, etc.).
Usufrutto da testamento
Il più antico e diffuso modo di costituzione dell'usufrutto è rappresentato, però, dal testamento. Tale costituzione si configura come un'attribuzione a titolo particolare (legato) con effetti reali e può avere come oggetto sia un singolo bene che l'intero patrimonio del testatore o una sua quota.
Usufrutto per usucapione
L'articolo 978 del codice civile sancisce che l'usufrutto può acquistarsi anche per usucapione. Ciò, nei fatti, avviene attraverso il possesso della cosa per il tempo previsto dalla legge, in maniera continuata, ininterrotta e corrispondente all'esercizio del diritto di usufrutto. Nella pratica, tuttavia, non sempre è agevole distinguere l'usucapione del diritto di proprietà dall'usucapione del diritto di usufrutto.
L'usufrutto legale
In alcune ipotesi, poi, è la legge stessa a determinare come conseguenza di certe situazioni, giuridicamente qualificate, il sorgere in capo a uno o più soggetti del diritto di usufrutto, che viene chiamato, appunto, "legale".
Tra gli esempi più noti e frequenti di usufrutto legale ricordiamo quello individuato dall'art. 324 c.c. , posto a favore dei genitori rispetto ai beni del figlio minorenne. Riguardo a quest'ultima figura, tuttavia, autorevole dottrina sottolinea come essa sia del tutto sui generis, in quanto sussiste in capo agli usufruttuari il vincolo di utilizzo dei frutti percepiti alla destinazione indicata dalla legge: il mantenimento della famiglia e l'educazione dei figli.
Aggiornamento: Marzo 2017