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Separazioni e divorzi "lampo": come funziona

La separazione dei coniugi (indice delle guide)

Separarsi o divorziare con o senza avvocato, con una semplice firma o con la compilazione di un modulo all'ufficio anagrafe: il D.L. n. 132/2014 (convertito con L. 162/2014) ha introdotto due strumenti che semplificano e velocizzano l'iter per mettere fine al matrimonio o per modificare le condizioni di separazione e divorzio già fissate dal giudice. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha poi significativamente rafforzato la negoziazione assistita in materia familiare.

Separazione e divorzio con negoziazione assistita

Il primo strumento è la negoziazione assistita in materia familiare. Originariamente prevista dall'art. 6 del D.L. 132/2014, la disciplina è stata profondamente riformata dalla Riforma Cartabia, che vi ha dedicato gli artt. 473-bis.49 e seguenti c.p.c.

I coniugi possono concludere, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, un accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Come funziona

La convenzione di negoziazione assistita — l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia — deve indicare il termine massimo entro cui l'accordo dovrà essere firmato (non inferiore a un mese), l'oggetto della lite e va redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, e trasmettono, entro dieci giorni, copia dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione dell'obbligo di trasmissione, per il legale è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale.

Negoziazione assistita e figli minori

A differenza della procedura in Comune, la negoziazione assistita è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave. In tal caso, l'accordo raggiunto dai coniugi deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, verificata la conformità dell'accordo all'interesse dei figli, concede il nulla osta o, se ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei minori, lo trasmette al Presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti (art. 473-bis.51 c.p.c.).

Separazione e divorzio in Comune

Il secondo strumento, previsto dall'art. 12 del D.L. 132/2014, consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (di entrambi, di uno dei due, ovvero del Comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio) per concludere un accordo di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza l'assistenza di un avvocato.

Il funzionamento è semplice: l'ufficiale riceve le dichiarazioni di ciascuna delle parti, secondo le condizioni tra di esse concordate, quindi viene compilato e sottoscritto immediatamente l'accordo che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.

Limiti della procedura in Comune

La separazione e il divorzio in Comune sono possibili solo quando non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, ovvero portatori di handicap grave.

L'accordo, inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio della casa familiare, di un'auto, di un conto corrente cointestato). In presenza di trasferimenti patrimoniali o di figli nelle condizioni sopra indicate, i coniugi dovranno ricorrere alla negoziazione assistita davanti al legale o alla tradizionale via del tribunale.