La responsabilità professionale del medico

A seguito della recente riforma Gelli è stato fugato ogni dubbio: il medico è responsabile a titolo extracontrattuale
Responsabilità medica

Cosa è la responsabilità professionale del medico

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La responsabilità professionale del medico è quella responsabilità che ricade in capo all'operatore sanitario per i danni che lo stesso ha eventualmente cagionato nell'esercizio della sua professione in capo ai pazienti che si sono sottoposti alle sue cure.

Obbligazione di mezzi o di risultato?

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L'esame di tale forma di responsabilità civile necessita di una preliminare precisazione di carattere generale: sul medico grava un'obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato. In altre parole, egli non è tenuto a raggiungere un determinato risultato (come la guarigione da una malattia), ma ad utilizzare la diligenza professionale necessaria per raggiungerlo.

Chiaramente, se da una parte ciò non comporta il vincolo al raggiungimento di un determinato obiettivo, dall'altra parte è comunque necessario che il professionista garantisca al suo paziente un elevato livello di professionalità, misurato non sull'uomo medio bensì sul “medico medio�? e influenzato dalla gravità della patologia e dalle difficoltà riscontrate nel caso concreto. Il sanitario, inoltre, deve assicurare un'accuratezza e una diligenza tali da scongiurare ogni possibile errore - terapeutico o diagnostico - che possa compromettere ulteriormente la salute del paziente.

I confini della responsabilità del medico

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Il medico, per andare esente da responsabilità in caso di sviluppo negativo della patologia del paziente sottoposto alle sue cure, deve generalmente attenersi alle c.d. guidelines, ovverosia alle linee guida e alle buone prassi che orientano la professione sanitaria.

E' a tal proposito evidente che nel caso in cui un determinato intervento o una data terapia siano considerati dalla scienza medica come “routinari�?, in caso di esito nefasto degli stessi sarà più difficile per il medico dimostrare di non essere incorso in comportamento tale da costringerlo a rispondere del danno cagionato. Più difficile sì, ma non impossibile: egli potrà comunque provare la sopravvenienza di un evento imprevisto e imprevedibile, tale per cui anche un intervento considerato “semplice�? possa avere esiti differenti rispetto alla media.

Il consenso informato

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Al di là dei comportamenti strettamente attinenti alla prestazione professionale del sanitario, affinché un medico vada esente da responsabilità è anche fondamentale che egli acquisisca il consenso informato del paziente.

Infatti l'intervento medico non può dirsi lecito se il paziente non è stato informato di tutti gli aspetti relativi alla sua patologia e dei trattamenti ai quali sarà sottoposto e non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.

Per approfondimenti, si rinvia agli approfondimenti dedicati al consenso informato ("Il consenso informato - nozioni generali", "Il consenso informato - approfondimenti" e "La giurisprudenza sul consenso informato")

Natura giuridica della responsabilità professionale del medico

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La natura giuridica della responsabilità professionale del medico è stata definita in maniera chiara solo con la riforma Gelli del 2017, che ha sancito senza più dare spazio ad alcun dubbio che il medico che svolge la propria opera in favore di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, anche se non dipendente dalla stessa, risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Viene in altre parole decretata la natura extracontrattuale della responsabilità professionale del medico, che si configura anche se quest'ultimo è scelto dal paziente e con la sola eccezione dei casi in cui il sanitario ha agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente stesso.

Alla responsabilità extracontrattuale del medico si contrappone la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Le problematiche precedenti alla riforma Gelli

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Si tratta di una novità di rilievo tutt'altro che marginale se si considera che, in assenza di una normativa ad hoc pensata per questa particolare categoria di professionisti, la dottrina e la giurisprudenza, nel corso degli anni, avevano elaborato una particolare figura di responsabilità contrattuale del medico denominata da “contatto sociale�?, ammettendo che le obbligazioni del sanitario nei confronti del paziente potessero sorgere da rapporti contrattuali di fatto (con conseguente natura contrattuale della relativa responsabilità) caratterizzati dall'imprescindibile componente di fiducia che lega medico e paziente, in virtù della quale il medico - ed il personale sanitario in genere - diveniva direttamente e personalmente responsabile, eventualmente in solido con la struttura di appartenenza, nel momento in cui semplicemente instaurava un rapporto con il paziente, pur non inquadrabile in alcuna fattispecie contrattuale prevista dal nostro codice civile. La teoria del contatto sociale riproduceva effetti importanti sia sul grado della colpa che sulla ripartizione dell'onere della prova.

Solo in tutti i casi in cui, invece, il medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata non aveva intrattenuto alcun rapporto diretto con il paziente, la sua responsabilità era considerata di natura extracontrattuale.

Come visto, tuttavia, oggi tutte le problematiche interpretative connesse a tale ricostruzione (che si è tentato di sintetizzare e semplificare il più possibile) sono state superate dalla definitiva creazione di un doppio binario, in cui la responsabilità è di natura contrattuale per la struttura sanitaria o socio-sanitaria e di natura extracontrattuale per il medico, salve le eccezioni di cui si è già detto.

Aggiornamento: Marzo 2017