Il consenso informato

Cos'è il consenso informato, come va acquisito e che problematiche comporta

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Il consenso informato: fondamento costituzionale

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Il bene della salute è un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato ex art. 32 Costituzione. Il secondo comma dell'articolo in questione, infatti, sancisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Di conseguenza, essendo esclusa dal nostro ordinamento ogni forma di obbligatorietà nel subire trattamenti sanitari (ad esclusione dei TSO, trattamenti sanitari obbligatori, previsti per legge e sottoposti a cautele stringenti e procedure rigide) al fine di poter legittimamente agire sul fisico e sulla psiche di un paziente occorre che il medico si procuri il suo previo consenso.

Più in particolare, tale consenso deve essere prestato sulla base di informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili dall'interlocutore, il quale deve poter acconsentire a un determinato trattamento o rifiutarlo, sia esso un intervento specifico o una terapia, con piena consapevolezza. Il paziente deve essere correttamente informato sia degli effetti benefici che effettuare una terapia o eseguire un intervento chirurgico possono comportare, che anche e soprattutto dei rischi che tale intervento può comportare per la propria salute (come la possibilità di peggiorare la propria situazione clinica o di incorrere in diverse patologie) e dei prevedibili sviluppi che la patologia seguirà nel tempo.

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Il requisito dell'attualità del consenso informato

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Oltre a dover essere prestato in maniera chiara, precisa e univoca - non suscettibile cioè di interpretazioni e dunque di potenziali manipolazioni da parte di terzi - il consenso deve anche essere caratterizzato dal requisito dell'attualità. Nel caso vi siano variazioni delle circostanze di fatto (come, ad esempio, quando lo svilupparsi imprevisto di una malattia rende necessario un repentino intervento chirurgico) il medico è obbligato a rendere nuovamente edotto il paziente e a riceverne nuovamente il consenso.

Il paziente, peraltro, è sempre libero di modificare la propria volontà iniziale, concedendola ove negata o variando o revocando in toto il consenso informato originariamente prestato.

Paziente in stato di incoscienza

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Può accadere che il paziente sia impossibilitato a riferire le proprie volontà in merito a cure determinate poiché, ad esempio, si trova in stato di incoscienza o è per altra ragione incapace di comunicare inequivocabilmente il proprio volere ai sanitari. In questi casi è la legge a individuare il soggetto legittimato ad assumere per suo conto la decisione (normalmente il coniuge, gli ascendenti o i discendenti diretti o il rappresentante legale previamente identificato ove presente). Peraltro, in determinati casi, il sanitario può agire anche prescindendo dal consenso informato, purché la sua azione sia giustificata dallo stato di necessità. Si pensi, ad esempio, al caso di un testimone di Geova al quale, nonostante la religione di appartenenza lo impedisca, sono state effettuate d'urgenza trasfusioni di sangue poiché l'interesse a rispettare la volontà del paziente è stato subordinato al primario interesse di agire con urgenza per salvarlo da un pericolo di vita.

In casi limite come questo, pertanto, in caso di controversia il giudice è chiamato a valutare precisamente ogni circostanza rilevante in concreto.

Diniego di consenso

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Se, in generale, il diritto alla salute contempla un aspetto positivo - l'obbligo per il medico di adoperarsi affinché sia messa in pratica la conoscenza scientifica storicamente nota al fine di neutralizzare gli effetti dannosi della malattia - è però anche vero che lo stesso presenta anche un "rovescio della medaglia": il diritto negativo a rifiutare le cure. Di conseguenza quindi, al di fuori dei casi eccezionali cui si è fatto riferimento sopra, il medico che operi in assenza di consenso informato dotato del carattere dell'attualità, incorre in severe sanzioni penali e civili che possono anche sfociare nell'accusa di omicidio preterintenzionale.

Problematiche legate all'interruzione delle cure

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Una tematica problematica che viene spesso in rilievo con riferimento al consenso informato è quella vertente sull'interrogativo se possa dirsi rientrante nel concetto di terapia anche l'alimentazione a mezzo di sondino naso gastrico. Nel caso di terapia, infatti, il paziente è libero in ogni momento di revocare l'eventuale consenso informato inizialmente prestato, con l'effetto di interrompere il trattamento a cui si è sottoposto (ove il trattamento sia salvavita, tale decisione condurrà inevitabilmente alla morte). Tale qualificazione giuridica è risultata determinante, ad esempio, nella soluzione del caso Englaro, donna ridotta da un incidente stradale allo stato vegetativo permanente e il cui padre ha ottenuto dalla Giustizia italiana l'autorizzazione ad interrompere l'alimentazione artificiale, provocandone così la morte.

Il caso Englaro ha fomentato, qualche anno fa, l'aspro dibattito in merito all'ammissibilità giuridica, in Italia, di forme di eutanasia, ovverosia della pratica consistente, all'opposto, nel provocare volontariamente la morte in un soggetto mediante la somministrazione di farmaci mortali. Più di recente, il caso di Dj Fabo ha riportato all'attenzione tale tematica che, tuttavia, ancora oggi è priva di regolamentazione normativa nel nostro paese.

Aggiornamento: Aprile 2017

Per potersi dire sussistente una violazione dell'obbligo di consenso informato occorrono determinati presupposti. "La violazione della tutela del diritto alla salute per omessa prestazione del consenso informato postula la sussistenza di un preciso collegamento causale tra la lesione della salute e la colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta, ed inoltre richiede necessariamente l'accertamento e la prova - il relativo onere compete al danneggiato - che l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe con certezza prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato". (Cass. Civ., sent. 25764/2013). 

 

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