La decadenza nel rito del lavoto
La decadenza è l'istituto giuridico in base al quale il soggetto titolare di un diritto deve necessariamente esercitarlo entro un determinato intervallo di tempo. Non sono rilevanti le circostanze soggettive che hanno causato il decorso infruttuoso del termine suddetto. Il solo fatto che sia trascorso il termine senza aver esercitato il diritto comporta l'estinzione del diritto medesimo. L'istituto giuridico è disciplinato dagli artt. 2964 e ss. del codice civile.
Per scongiurare la decadenza occorre compiere gli atti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto in questione. Il lavoratore ha un termine di sei mesi, previsto a pena di decadenza, per opporsi
La decadenza è legale quando è stabilita espressamente da una disposizione di legge, mentre ha natura convenzionale quando sono le parti a prevederla concordemente all'interno di un contratto. Il limite alla decadenza convenzionale è che i termini pattuiti non rendano alle parti particolarmente difficile l'esercizio del diritto. Quando la decadenza è prevista dalla legge, essa può avere come ragion d'essere un interesse generale oppure un interesse di parte. Quando l'interesse è generale le parti non possono modificare la disciplina legale, nè possono rinunciare alla decadenza se è previsto che essa sia inderogabile. Ciò avviene, solitamente, quando si ha a che fare con i diritti indisponibili (art. 2968 c.c.). Al contrario, le parti possono derogare alle disposizioni sulla decadenza quando questa è prevista per tutelare solo interessi individuali.
Nel rito del lavoro la decadenza non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere tempestivamente eccepita dal datore di lavoro quando si costituisce in giudizio.