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Domande ed eccezioni nuove in appello

Guida di procedura civile

In via generale, in appello non possono proporsi nuove domande né nuove eccezioni.

Ciò allo scopo di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione

Le nuove domande in appello


L'articolo 345 del codice di procedura civile, infatti, dispone innanzitutto che eventuali nuove domande vanno dichiarate inammissibili d'ufficio.

Ciò vuol dire in primo luogo che, laddove esse vengano proposte, si avrà solo tale dichiarazione di inammissibilità e non il rigetto nel merito.

Vuol dire, poi, che il giudice non può mai occuparsi della nuova domanda, nemmeno se anche l'altra parte lo desideri: l'eventuale consenso di quest'ultima è infatti irrilevante.

In ogni caso, una nuova domanda dichiarata inammissibile può comunque essere riproposta con un autonomo giudizio ed essere quindi esaminata ripartendo ex novo dal primo grado.

Il divieto di proporre nuove domande in appello conosce comunque una, sebbene assai limitata, eccezione: essa è data dalla possibilità di chiedere anche direttamente in tale fase gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

La finalità, in questo caso, è quella di evitare che le relative domande si frazionino in maniera eccessiva e innaturale.

Le nuove eccezioni in appello

Il divieto di proporre in appello anche nuove eccezioni è contenuto nel medesimo articolo 345 c.p.c..

Anche in questo caso è prevista un'eccezione: il divieto, infatti, si estende alle sole eccezioni non rilevabili d'ufficio.

A tal proposito è opportuno chiarire che, secondo quanto disposto dall'articolo 112 del codice di rito, le eccezioni rilevabili d'ufficio vanno individuate, in maniera residuale, in quelle non riservate alla parte.

Ad esempio, non possono quindi essere proposte in appello le eccezioni circa la prescrizione o la compensazione.

In ogni caso, non vanno considerate eccezioni le mere difese che consistono nella semplice negazione di fatti dedotti dall'attore a sostegno della sua domanda.

Infine, occorre specificare che a fronte delle eccezioni nuove, proposte e ammissibili, per la controparte diviene possibile introdurre in giudizio nuovi fatti costitutivi del diritto, purché però essi non si concretizzino in una nuova domanda. 

Le nuove prove in appello

Nel giudizio di appello, infine, non sono ammessi neanche nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Dal 2012 è invece scomparsa la possibilità di produrre nuovi documenti anche quando il collegio li riteneva indispensabili.

In ogni caso, ancora oggi permangono altre eccezioni al divieto di richiedere nuovi mezzi di prova, anche precostituiti, in appello.

Si tratta della possibilità di deferire il giudizio decisorio, che è sempre data per le intrinseche caratteristiche dello strumento, e dei casi eccezionali in cui è possibile allegare nuovi fatti in giudizio. 


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