Atto d'appello

Come si propone l'appello e cosa deve necessariamente contenere l'atto con il quale si impugna in secondo grado una sentenza. Guida all'atto d'appello con il modello da utilizzare

L'appello è il rimedio con il quale è possibile riformare una sentenza di primo grado, sottoponendo la questione oggetto di contenzioso all'attenzione di un nuovo giudice, che potrà riformare o confermare quanto già deciso in merito.

Chi intenda proporre tale mezzo di impugnazione deve predisporre e depositare il cd. atto di appello.

Vediamo, quindi, tutte le indicazioni utili a tal fine.

Come si propone l'atto di appello

L'atto di appello, secondo quanto dispone l'articolo 342 del codice di rito (completamente riformulata dalla riforma Cartabia), si propone con atto di citazione e secondo le indicazioni previste dall'articolo 163 c.p.c. per l'introduzione della causa dinanzi al tribunale. Importante, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, risulta l'indicazione dei motivi in maniera chiara, specifica e sintetica

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere anche in questo caso termini liberi non inferiori a 90 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia, o a 150 giorni, se esso si trova all'estero La riforma Cartabia ha, dunque, espunto il riferimento all'art. 163 bis c.p.c. dettato per la disciplina di primo grado.

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Atto di appello civile: i motivi

Come già precisato, l'atto di appello, per legge, deve essere motivato.

Più in particolare, nella motivazione devono essere necessariamente indicate le parti del provvedimento che si vuole appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza di queste ultime ai fini della decisione impugnata.

Se tali indicazioni mancano, l'appello è inammissibile.

La specificità dei motivi d'appello

Ad occuparsi espressamente della forma dell'atto di appello è l'articolo 342 del codice civile, che è stato sottoposto a una rilevante modifica dapprima ad opera della riforma del giudizio d'appello del 2012 (d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge numero 134/2012) e successivamente ad opera della riforma Cartabia e che oggi, come appena visto, richiede, a pena di inammissibilità, la cd. specificità dei motivi d'appello.

Sull'effettiva portata di tale principio, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è a lungo schierata su posizioni differenti.

Da un lato, infatti, vi era chi escludeva che le deduzioni dell'appellante dovessero assumere una forma determinata o dovessero ricalcare la decisione appellata con un contenuto differente, ritenendo piuttosto sufficiente l'individuazione chiara ed esaustiva del quantum appellatum e dei passaggi argomentativi che sostengono il dissenso. Dall'altro lato, invece, vi era chi pretendeva una specificità più rigorosa, che, oltre a individuare i passaggi errati della sentenza, offrisse una soluzione diversa e ragionata della controversia. Chi estremizzava tale orientamento, arrivava ad affermare addirittura l'onere, per l'appellante, di fornire un progetto alternativo di sentenza.

I chiarimenti delle SS.UU.

A dirimere i contrasti ci hanno pensato le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 27199/2017, hanno chiarito che l'articolo 342 c.p.c. (così come l'articolo 434 per il rito del lavoro) va interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere necessariamente un'individuazione chiara delle questioni e dei punti che si contestano della sentenza impugnata e delle relative doglianze e che quindi, in esso, a fianco di una parte volitiva deve essere inserita una parte argomentativa con la quale le ragioni addotte dal primo giudice siano confutate e contrastate.

 Tuttavia, ciò non vuol dire né che l'atto di appello debba rivestire particolari formule sacramentali, né che in esso vada redatto un progetto alternativo di sentenza da contrapporre a quella impugnata.

Nuova formulazione della norma ad opera della riforma Cartabia

A chiarire ulteriormente il tema è intervenuta la riforma Cartabia che, nel riformulare la norma di riferimento, ha previsto che il requisito di specificità dei motivi risulta soddisfatto con l'individuazione del capo impugnato e rispetto a questo, con l'indicazione di:

  • censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Termini per la proposizione dell'appello

Il termine previsto per la proposizione dell'appello è di 30 giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) o, nel caso di mancata notificazione, di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

L'atto d'appello incidentale

Una volta introdotto il giudizio d'appello, l'appellato può costituirsi con la comparsa di risposta.

Con tale atto l'appellato può anche a sua volta proporre appello, il cd. appello incidentale.

L'appello incidentale, infatti, va proposto, a pena di decadenza, entro 20 giorni dall'udienza di comparizione

Può accadere, però, che l'interesse a proporre appello incidentale sorga dall'impugnazione proposta da un'altra parte che non sia l'appellante principale. In tal caso l'appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non sono ammesse domande nuove: esse, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio. Ciò significa che il giudice non può mai occuparsi della nuova domanda, nemmeno se anche l'altra parte lo desideri: l'eventuale consenso di quest'ultima è infatti irrilevante. In ogni caso, una nuova domanda dichiarata inammissibile può comunque essere riproposta con un autonomo giudizio ed essere quindi esaminata ripartendo ex novo dal primo grado.

Tuttavia, il codice di rito prevede che è comunque possibile chiedere, con l'appello, sia il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata che i frutti, gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza stessa.

Così come non è possibile proporre nuove domande, in appello non è neanche possibile proporre nuove eccezioni. Ciò a meno che esse non siano rilevabili d'ufficio.

E i divieti non finiscono qui: non sono ammessi neanche nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo, in questo secondo caso, che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

 In passato i nuovi documenti potevano essere prodotti anche nel caso in cui il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, ma oggi, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 134/2012, non è più così.

In ogni caso, è sempre possibile deferire il giuramento decisorio.

Atto d'appello: domande ed eccezioni non riproposte

Per quanto riguarda invece le domande e le eccezioni proposte in primo grado, esse, laddove non accolte dalla sentenza impugnata e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. 

Modello di atto di appello

Nella sezione formulari puoi scaricare anche in pdf i seguenti modelli: 

Formula di un atto di appello

Formula di una comparsa di risposta in appello

Formula di un appello incidentale