Le finestre mobili

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Cosa sono le finestre mobili, quali sono quelle attualmente previste e quelle passate.

Finestre mobili è un'espressione che indica il periodo intercorrente tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del relativo assegno

Le finestre mobili

Le finestre mobili erano sparite dal nostro ordinamento da qualche anno, ma a partire dal 2019 sono state reintrodotte, sebbene non per tutte le prestazioni pensionistiche.

Si tratta di un periodo che consente di differire il pagamento della pensione e contenere le relative spese, per un arco di tempo variabile, che non è uguale per tutte le prestazioni.

Le attuali finestre per l'accesso alla pensione

Attualmente, le finestre mobili operano per effetto del decreto legge n. 4/2019.

In particolare, sono previste:

  • una finestra mobile di tre mesi per i soggetti che, dal 1° gennaio 2019 in poi, maturano i requisiti per accedere alla pensione anticipata (vai alla guida Pensione anticipata: guida completa);
  • una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per i lavoratori del settore pubblico che, dal 1° gennaio 2019 in poi, maturano i requisiti per accedere alla pensione con quota 100 (vai alla guida Pensioni quota 100).

La legge 213/2023 ha poi modificato le finestre mobili come di seguito:

  • a partire dall'1 gennaio 2024 finestra di sette mesi per chi matura la quota 103;
  • a partire dall'1 gennaio 2024 finestra di tre mesi per l'accesso alla pensione anticipata contributiva;
  • per i soli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal tesoro la finestra è innalzata nel seguente modo: 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025; 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026; 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027; 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.

Le vecchie finestre mobili

In alcuni casi, poi, operano ancora oggi le vecchie finestre mobili, in vigore sino al 2011.

Con caratteristiche differenti da caso a caso, lo slittamento interessa, ad esempio:

  • le lavoratrici che decidono di accedere alla cd. opzione donna (vai alla guida Opzione donna);
  • i lavoratori e le lavoratrici del comparto difesa e soccorso pubblico;
  • i lavoratori e le lavoratrici che conseguono le prestazioni in regime di totalizzazione nazionale.

Si tratta di tutti soggetti non interessati dalla cd. riforma Fornero.