Come si impugna una contravvenzione

Le "multe", se illegittime, possono essere impugnate seguendo tre diverse strade: rivolgendosi al prefetto o al giudice di pace o in autotutela

L'impugnazione delle "multe"

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Ben vengano le multe per violazioni del codice della strada se servono a rendere più sicure le strade! Qualche volta, però, anche i vigili (e gli autovelox) possono sbagliare.

Vediamo quindi come fare per impugnare una contravvenzione, nel caso in cui si ritenga che la stessa sia stata inflitta in maniera ingiusta. Ciò senza prima dimenticare di fare un'importante precisazione: l'utilizzo del termine multa è una tendenza del linguaggio comune ma tecnicamente non è corretto. Infatti, i ricorsi che andremo a illustrare riguardano l'applicazione di sanzioni amministrative che, quindi, non discendono dalla violazione di norme penali (nel qual caso si potrebbe semmai parlare correttamente di multa).

Tuttavia, l'utilizzo del termine multa per indicare le sanzioni per violazioni del codice della strada è ormai comunemente accettato.

Il ricorso al Prefetto

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Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche quelli che contestano una violazione del codice della strada ammettono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale. L'utente che ritiene di aver subito una multa in giusta può quindi scegliere, alternativamente, l'una o l'altra strada.

Partendo dalla prima opzione, il ricorso amministrativo gerarchico va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentandolo a mano, presso l'ufficio competente della Prefettura o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l'ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto.

Con esso si potrà anche chiedere di essere ascoltati personalmente.

Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni, a far tempo dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.

Vedi anche Il ricorso al prefetto per impugnare una contravvenzione. Guida con fac-simile

Il ricorso al Giudice di Pace

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Il ricorso giurisdizionale va invece proposto entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell'infrazione e deve essere rivolto al Giudice di Pace competente per territorio.

Va depositato a mano presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R.

Annullamento multa in autotutela

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Per contestare una multa è possibile seguire anche una terza via: nel caso in cui il verbale contenga un'errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura si può ricorrere all'autotutela, ovverosia rivolgersi allo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione chiedendone l'annullamento.

Leggi Multa: possibile l'annullamento in autotutela

Ricorso multa: modello

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Lasciando da parte l'autotutela (che è un procedimento particolare), sia che si opti per il ricorso amministrativo sia che si opti per quello giurisdizionale la relativa domanda deve contenere necessariamente i seguenti elementi essenziali:

  • autorità adita,
  • generalità del ricorrente,
  • breve riassunto dei fatti con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata, 
  • motivazioni del ricorso, 
  • richiesta di annullamento, 
  • data, 
  • firma,
  • eventuali atti allegati che supportino la richiesta di annullamento della contravvenzione (certificati, etc.), 
  • domicilio legale per il ricorso al Giudice di Pace.

E' a questo punto necessario ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso se la multa è già stata pagata.

Scarica il modello di ricorso al prefetto
Scarica il modello di ricorso al giudice di pace

Per quali motivi impugnare una multa

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Tra i molteplici errori materiali che possono determinare la nullità della contravvenzione, ricordiamo:

  • omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato,
  • omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione,
  • omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione,
  • omessa o non completa identificazione del veicolo,
  • omessa o erronea indicazione dell'autorità presso cui presentare ricorso,
  • mancata esposizione dei fatti,
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata.

Fra gli errori più "gravi", possono segnalare invece, sempre a titolo di esempio:

  • errore di persona,
  • notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo,
  • errata rilevazione della targa del veicolo,
  • notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell'infrazione.

Esiti delle impugnazioni

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Esaminati forma e motivi del ricorso, il Prefetto può decidere di accogliere la richiesta del cittadino, annullando la multa con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso che scatta quando, decorsi 180 giorni dal deposito del ricorso (o 210 se il ricorso è consegnato agli agenti accertatori), il Prefetto non si sia ancora pronunciato.

Diversamente, qualora ritenga infondato il ricorso, nel termine di 180 (o 210) giorni il Prefetto può emettere un'ordinanza di pagamento di importo superiore rispetto a quello originariamente contestato (il doppio più una maggiorazione atta a coprire le spese del procedimento). Al ricorrente insoddisfatto resta comunque la possibilità di impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace, che in questo caso interviene come organo di secondo grado.

Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace è, invece, un vero e proprio procedimento giurisdizionale, che si chiude con l'emissione di una sentenza con la quale il giudice o accoglie o rigetta le doglianze del sanzionato. Contro tale sentenza è possibile agire in secondo grado rivolgendosi al Tribunale territorialmente competente.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale: quale scegliere?

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Analizzando, infine, i pro e i contro del ricorso dinanzi al Prefetto e di quelli dell'azione dinanzi al Giudice di Pace, possiamo dire, in generale, che un ricorso giurisdizionale - presso il Giudice di Pace ed eventualmente dinanzi al Tribunale - è complessivamente più costoso di un ricorso al Prefetto: almeno 43 euro di contributo unificato contro zero (o quasi, se si considerano le eventuali spese postali).

Tale circostanza rende la strada giurisdizionale meno consigliabile quando si vogliono contestare multe di poco valore, mentre la scelta di rivolgersi al giudice può risultare un'opzione più "garantista" qualora la sanzione sia economicamente più rilevante (e, soprattutto, comporti anche la detrazione di numerosi punti dalla patente di guida) e si desideri deferire la questione a un organo terzo e imparziale.

Nella valutazione complessiva dei costi va infine considerato che l'assistenza di un avvocato non è necessaria (sebbene consigliabile) né per il ricorso al Prefetto né per quello dinanzi al Giudice di Pace, mentre si rende obbligatoria nel ricorso di secondo grado davanti al Tribunale. La forma prescritta per entrambi i ricorsi è quella scritta.

Data: 12 agosto 2020

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