La quantificazione del danno materiale: criteri di liquidazione e valore ante sinistro

di Licia Albertazzi


L'utente della strada vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno.


Tale risarcimento va richiesto o direttamente alla propria compagnia di assicurazione (in caso di indennizzo diretto; artt. 148 e 149 codice delle assicurazioni private) o alla compagnia di assicurazione avversaria (in caso di rc auto ordinaria; artt. 2043 e 2056 codice civile).


Lo scopo dell'obbligo di risarcimento del danno che il nostro ordinamento pone in capo al responsabile civile è quello di consentire alla vittima di tornare alla condizione patrimoniale antecedente l'incidente (in questo senso anche Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 7091 del 21 Settembre 2010). L'ordinamento riconosce dunque esplicitamente in capo al danneggiato il diritto all'integrale ristoro della perdita subita, ma implicitamente anche pone il divieto in capo allo stesso soggetto di lucrare sfruttando indebitamente il meccanismo del risarcimento del danno.


In tema di risarcimento del danno materiale la vittima ha due possibilità: o richiedere il risarcimento del danno in forma specifica (cioè lasciare che sia direttamente l'assicurazione a riparare il mezzo oppure presentare fattura di riparazione dell'autovettura chiedendone l'integrale rimborso) o chiedere il risarcimento del danno per equivalente.


Il risarcimento del danno in forma specifica


In questo caso il danneggiato lascia che sia l'assicurazione ad accollarsi interamente le spese necessarie all'integrale ristoro del mezzo, il quale deve essere riparato e posto nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'incidente. La vittima può scegliere se lasciare che sia la compagnia a provvedere direttamente alla riparazione (attraverso, ad esempio, proprie carrozzerie fiduciarie) oppure riparare il mezzo in proprio e presentare successivamente la fattura a rimborso (in questo caso la compagnia è tenuta a rimborsare anche l'iva).


Nel caso in cui i costi di riparazione superino il valore del mezzo ante sinistro si dice che la riparazione è antieconomica.


Il risarcimento del danno per equivalente


La giurisprudenza nel tempo ha ammesso che il giudice potesse condannare l'assicurazione al risarcimento del danno per equivalente, ex art. 2058 c.c., nel caso in cui il risarcimento del danno in forma specifica comportasse oneri di riparazione di gran lunga superiori rispetto al valore di mercato dell'autovettura sinistrata. Il valore del mezzo incidentato in questo caso si otterrebbe mediante differenza tra il valore del bene ante sinistro ed il valore attuale del bene a seguito dell'incidente.


I criteri di riferimento per la quantificazione del danno


A prescindere dalla modalità di risarcimento scelta, la compagnia di assicurazione adotta i seguenti criteri ai fini della quantificazione del rimborso: il valore ante sinistro dell'auto (le assicurazioni adottano determinati indici nazionali e internazionali di riferimento); da quanti anni il veicolo è posto in circolazione; la perdita di valore di mercato conseguente all'incidente; la tipologia di riparazioni che si renderebbero necessarie per garantire nuovamente piena funzionalità al mezzo; le eventuali migliorie che tali riparazioni potrebbero apportare al veicolo.


La decisione del giudice


In generale si può quindi affermare che il giudice di merito, valutate le diverse situazioni caso per caso, solitamente concede il risarcimento per equivalente in tutti quei casi in cui la riparazione del mezzo risulti antieconomica (in questo senso Tribunale di Padova, sentenza del 15 Febbraio 2010). Tale quantificazione deve però avvenire nei limiti del ristoro del danno, senza provocare in capo al danneggiato un indebito arricchimento: se ciò avvenisse il giudice può disporre una riduzione del risarcimento (Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 8062 del 14 Giugno 2001).