di Annamaria Villafrate —
La fauna selvatica, disciplinata dalla legge n. 157/1992, in caso di danni a terzi vede come legittimata passiva della richiesta risarcitoria la Regione. La norma applicabile è l'art. 2052 c.c. come ribadito dalla Cassazione
Fauna selvatica: la normativa
Gli animali selvatici sono oggetto di diversi provvedimenti normativi. La prima legge di riferimento è la n. 157/1992 che contiene le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
All'art. 1 si precisa che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e che compiti particolari, in relazione a diverse specie di animali, sono affidate alle Regioni e alle Province. Per l'argomento però che qui interessa trattare la norma di riferimento più importante è senza dubbio l'articolo 2052 del codice civile il quale così dispone: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo hai in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."
Altra norma di riferimento è l'art. 189, comma 9-bis c.d.s. che prevede: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337".
La conferma di quanto detto proviene dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza ha riepilogato i principi giuridici guida da seguire nelle cause risarcitorie intraprese per danni causati da animali selvatici. Vediamo di cosa si tratta.
Danni provocati da animali selvatici: art. 2052 c.c.
- Applicabilità dell'art. 2052 cc.
- Legittimata passiva è la Regione
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
- Al danneggiato l'onere del nesso tra evento e condotta dell'animale
- Invocabile l'art. 2052 c.c.
- La Regione per liberarsi deve provare il caso fortuito
Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonche^(cc81) di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilita^(cc80) collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perche^(cc81) se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
- Al conducente dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno
