di Annamaria Villafrate —
Contro le misure cautelari sono previsti rimedi particolari, come il riesame, l'appello o il ricorso (anche per saltum) in Cassazione
Il riesame
Il riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p., rappresenta un mezzo di impugnazione completamente devolutivo, in quando attribuisce al giudice del riesame il controllo sul merito e sulla legittimità del provvedimento applicativo della misura coercitiva. Per tale ragione, il riesame si differenzia dall'appello cautelare, il quale, invece, vincola la verifica del giudice agli aspetti di merito devoluti dall'appellante nei motivi dell'appello.
La riforma del 2015
La legge n. 47/2015 ha introdotto importanti modifiche al procedimento di riesame:
- l'imputato che lo chiede ha diritto di comparire all'udienza, che si svolge in camera di consiglio in composizione collegiale;
- il giudice del riesame può annullare l'ordinanza che ha disposto la misura se il giudice che l'ha emessa non l'ha motivata o non ha compiuto una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e degli indizi della difesa dell'imputato;
- su richiesta dell'imputato, se ricorrono giustificati motivi, è possibile differire l'udienza camerale fino a 10 giorni;
- sono previsti infine termini più stringenti per la trasmissione degli atti, l'emanazione e il deposito in cancelleria dell'ordinanza che decide il riesame, a pena d'inefficacia di quella che dispone la misura cautelare senza possibilità di rinnovo;
- è previsto il termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, che può essere prorogato di ulteriori 15 se la motivazione risulta particolarmente complessa.
La riforma Cartabia
Anche la riforma Cartabia del 2022 ha modificato alcuni aspetti procedurali:
- per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta di riesame, la norma fa riferimento all'art. 582 c.p.p. così come modificato;
- consente all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di partecipare a distanza quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando il presidente lo abbia disposto.
Chi può fare richiesta
Il riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva custodiale (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiale (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora), può essere richiesto dall'imputato (o indagato) e dal suo difensore.
L'istanza di riesame della misura cautelare deve essere avanzata:
- dall'imputato nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza che dispone la misura o dalla sua esecuzione;
- dal difensore dell'imputato entro 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
Non è necessario che la richiesta venga motivata. Non è infatti neppure necessario indicare nel ricorso per il riesame i motivi specifici dell'impugnazione, anche se è data facoltà all'impugnante di proporne di nuovi, dandone atto a verbale, prima della discussione.
Dove e come si presenta la richiesta di riesame
Il Tribunale competente a decidere è quello del luogo in cui ha sede la Corte d'Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del Giudice che ha emanato l'ordinanza.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, la norma rimanda all'art. 582 c.p.p., così come modificato dalla riforma Cartabia. La previsione citata prevede che le parti possono presentare l'atto con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre, l'atto può essere presentato anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
Se a presentarla sono le parti private o il difensore costoro possono presentarla anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se questo è diverso da quello in cui è stato emanato il provvedimento, o davanti a un agente consolare all'estero.
Infine, sempre le parti e i difensori possono presentarla con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento. In questo caso la richiesta di riesame si considera proposta nel giorno di spedizione della raccomandata o del telegramma.
La presentazione della richiesta effettuata dalle parti private richiede l'autentica della firma apposta sull'atto da parte di un notaio, di persona autorizzata o del difensore.
Procedimento
Il Tribunale competente per il riesame, una volta ricevuta la richiesta chiede all'Autorità Giudiziaria procedente l'invio degli atti in base ai quali è stata adottata la misura (compresi eventuali elementi sopravvenuti a favore dell'indagato) entro 5 giorni.
Ai sensi del comma 6 art. 309 c.p.p: "Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione."
Fissata l'udienza deve esserne dato avviso almeno tre giorni prima, all'imputato, al suo difensore e al P.M presso il Tribunale del riesame o a quello che ha richiesto l'applicazione della misura se diverso. Fino all'udienza gli atti sono depositati in cancelleria e il difensore può esaminarli e farne copia.
Entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, l'imputato può chiedere formalmente il rinvio della data dell'udienza da 5 a 10 giorni se vi sono giustificati motivi, con conseguente e corrispondente slittamento dei termini per la decisione e per il deposito dell'ordinanza.
Dalla ricezione degli atti, il Tribunale ha 10 giorni per pronunciarsi con ordinanza sulla richiesta di riesame e depositare il provvedimento in cancelleria, a pena di perdita di inefficacia della misura. Il giudizio di riesame avviene in camera di consiglio art. 127 c.p.p in composizione collegiale.
Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza al posto del P.M del Tribunale del riesame.
Il Giudizio di riesame può terminare con:
- la declaratoria di inammissibilità per la mancanza di elementi essenziali nella richiesta;
- la conferma "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso";
- l'annullamento del provvedimento impugnato "se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa";
- la riforma "in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati"
Termini
I termini del procedimento di riesame sono brevi, per l'esigenza di definire quanto prima la misura cautelare in grado di comprimere diritti fondamentali della persona e perentori, ossia previsti a pena di perdita di efficacia della misura cautelare.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 309 c.p.p infatti, l'ordinanza che dispone la misura cautelare perde efficacia e "salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata":
- se la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame non avviene nel termine di 5 giorni dalla richiesta;
- se il dispositivo, ossia la decisione sulla richiesta di riesame non interviene nei 10 giorni successivi alla ricezione degli atti da parte del Tribunale;
- se l'ordinanza del Tribunale, contenente la motivazione, non viene depositata nella cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili a 45 se la redazione della motivazione risulta complessa a causa della gravità dell'evento e il numero degli arrestati a cui è applicata la misura cautelare.
Fac-simile istanza di riesame
TRIBUNALE DEL RIESAME DI _____________
Proc. Pen. N. ___________R.G.N.R.
Istanza di riesame di ordinanza cautelare
Il sottoscritto Avv._______del Foro di___________con studio in____________difensore del Sig.______________nato il__________in___________residente in________via____n.______, indagato/imputato nel procedimento penale in epigrafe per i reati di cui all'art. __________, attualmente detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di ___________, propone istanza di riesame
AVVERSO
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di _____ in data __________ nei confronti del predetto sig_____________ eseguita in data _________, per i seguenti
MOTIVI
1) Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Argomentare diffusamente circa l'insussistenza delle condizioni chelegittimano l'applicabilità di una misura cautelare per la sussistenza di indizi di colpevolezza gravi ex art. 273 comma 1 c.p.p.
2) Insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all'attività di indagine
Qui bisogna esaminare nel merito l'applicabilità dell'art. 274, lett. A) c.p.p. il quale dispone che "Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti".
3) Mancanza di proporzionalità della misura cautelare
Argomentare in ordine alla carenza di proporzionalità della misura
4) Assenza del pericolo di fuga
Perché non esiste pericolo di fuga?
Tanto premesso e considerato l'Avv.______, nella qualità in epigrafe specificata
CHIEDE
Che l'Ill.mo Tribunale del riesame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 comma 9 c.p.p. voglia
1) In via principale revocare l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva di custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. _________ e, per l'effetto, ordinarne la immediata remissione in libertà ;
2) in subordine disporre l'applicazione di una misura meno afflittiva nei confronti del Sig.________;
Con osservanza.
Luogo, data.
Avv._________
PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto Sig.____________, nato il ___________ in ___________residente in _________ via ________n.___, codice fiscale___________, nomina e costituisce suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. l'Avv.__________del Foro di___________ con studio in_____conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione. In species affinchè abbia a proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.P. del Tribunale di _____ in data __________ nei suoi confronti, eseguita in data _________ . Dichiara di eleggere domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.
Luogo, data
Sig.___________
Visto per autentica
Avv.___________
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L'appello cautelare
Come già anticipato, l'appello cautelare si differenzia dal riesame in quanto è un'impugnazione limitatamente devolutiva, che vincola il giudice a pronunciarsi solo entro determinati aspetti di merito definiti dai motivi di appello.
Disciplinato e previsto dall'art. 310 c.p.p., l'appello cautelare può essere proposto:
- dal PM se la sua richiesta di misura cautelare è stata respinta;
- dall'imputato e dal suo difensore se è stata applicata una misura interdittiva o se è stata rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare.
L'appello deve essere proposto al Tribunale della libertà quando si vogliono impugnare ordinanze relative alle misure cautelari personali, per ipotesi diverse da quelle in cui è previsto il riesame.
Trattandosi di un atto appello, è necessario indicare i motivi specifici di gravame anche se questo non fa venir meno il dovere del tribunale di esaminare anche i punti legati indissolubilmente ai motivi indicati e le questioni rilevabili d'ufficio.
Entro tali limiti, il tribunale in sede di appello può annullare, confermare o riformare il provvedimento impugnato.
La riforma del 2015
Anche per l'appello la legge n. 47/2015 è intervenuta sui termini processuali:
- il tribunale è tenuto a decidere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti;
- il deposito della decisione deve avvenire entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili a 45 se la motivazione appare particolarmente complessa.
Il ricorso per Cassazione
Il ricorso per Cassazione di cui all'art. 311 c.p.p. può essere proposto dal PM che ha chiesto l'applicazione della misura cautelate, dell'imputato e del suo difensore, nei confronti delle ordinanze del tribunale emesse in virtù del riesame o dell'appello.
La presentazione del ricorso deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento. I motivi del ricorso, limitati alla violazione di legge o al difetto di motivazione fanno si che l'esame della Corte di Cassazione abbia ad oggetto la congruità logico-giuridica della motivazione alla mancata risposta ad una specifica rimostranza fatta valere con il riesame o con l'appello o a situazioni di travisamento della prova, (menzione di una prova mai assunta o di mancata considerazione di una prova assunta) decisivi ai fini del decidere.
Il secondo comma dell'art. 311, dedicato al ricorso per saltum, prevede la possibilità per l'imputato di rinunciare al riesame, rivolgendosi direttamente alla Cassazione.
Nel caso in cui, su ricorso dell'imputato, la Cassazione annulli con rinvio un'ordinanza con cui era stata disposta una misura cautelare, se il giudice del rinvio non decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e non deposita in cancelleria entro 30 giorni dal decisione, la misura coercitiva perde efficacia.
Qualche anno fa, la sentenza n. 53203 del 22 novembre 2017 della Cassazione penale ha interpretato la legge 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., disponendo che il ricorso in Cassazione avverso le misure cautelari può ancora essere esperito personalmente dall'imputato, a differenza degli altri casi, in cui tale facoltà è riservata ai difensori iscritti nell'albo degli avvocati cassazionisti.
