La pena

Che cos'è la pena, quali sono le sue funzioni e le tipologie di pena previste per i delitti e per le contravvenzioni

La pena, nel diritto penale, è la sanzione prevista per chi commette un reato, sia esso un delitto o una contravvenzione. Può essere detentiva o pecuniaria.

Cos'è la pena

La pena è la sanzione prevista in caso di commissione di un illecito penale che lo Stato, a mezzo dell’Autorità Giudiziaria, commina all’autore del reato.

Essa svolge diverse funzioni: da un lato,  quella afflittiva volta a punire il colpevole per il fatto commesso; dall’altro lato, quella di rieducare e riabilitare il reo in modo da garantire il suo reinserimento in società.

La pena deve essere, inoltre, applicata all'esito di un procedimento penale in cui vengano garantiti il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

All'applicazione della sanzione penale l'ordinamento ricollega plurimi effetti quali: la valutazione della personalità del reo e della sua pericolosità sociale, la possibilità di valutare la ricorrenza degli istituti della recidiva, dell'abitualità e della professionalità a delinquere.

La funzione rieducativa della pena nella Costituzione

Come anticipato, una delle principali funzioni che l'ordinamento ascrive alla pena è quella rieducativa che trova il suo riconoscimento nella Costituzione che, all'articolo 27, sancisce "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La centralità dell'ottica rieducativa della pena ha nel tempo consentito di superare le originarie teorie sulla definizione della funzione della pena. In particolare, sono state ridimensionate la portata general-preventiva (per cui la pena opera come sanzione esemplare e deterrente funzionale a distogliere gli altri cittadini dalla commissione di reati) e repressiva (ossia propriamente e necessariamente afflittiva) della pena. 

Sostanzialmente, quando si parla di rieducazione si fa riferimento a un'offerta di opportunità al condannato che corregga la sua antisocialità, adegui il suo comportamento alle regole giuridiche e permetta un suo progressivo reinserimento nella società.

A tal fine è fondamentale creare nel reo delle motivazioni che lo inducano a tenere comportamenti corretti e avviarlo a un percorso che crei in lui responsabilità e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

A tale proposito, in dottrina si è osservato che l'utilizzo del verbo tendere renda la rieducazione solo un obiettivo eventuale e non uno scopo essenziale della pena.

Evoluzione storica della funzione rieducativa

Il principio affermato nella Costituzione è il punto di approdo di un dibattito che ha iniziato a svilupparsi concretamente già nel XVIII secolo ad opera della dottrina giuridica illuminista. In quegli anni, in particolare, si è sviluppato il netto rifiuto della crudeltà della detenzione, del lavoro sino a esaurimento, delle pene corporali e dell'assenza, nelle carceri di igiene e luce e, addirittura, di vitto se non per l'opera dei benefattori. Viene superata la promiscuità fra detenuti e vengono introdotte delle celle singole o per poche persone, dotate dei servizi essenziali.

Venendo allo scorso secolo, la funzione rieducativa della pena, prima dell'emanazione della carta costituzionale, aveva fatto la sua comparsa di alcune innovative circolari, poi confluite nella riforma del regolamento carcerario prevista dal regio decreto numero 393/1922. Tali provvedimenti avevano ad oggetto la disciplina del lavoro svolto dai detenuti nelle carceri, la disciplina dei colloqui, la disciplina della corrispondenza e la disciplina delle case di rigore.

Successivamente, il codice penale Rocco del 1930 si era in parte interessato di funzione rieducativa costruendo un sistema cosiddetto "a doppio binario", in forza del quale le pene perseguivano il fine della prevenzione generale e le misure di sicurezza quello della prevenzione speciale. La rieducazione, quindi, era esclusivamente nelle mani di queste ultime.

Tuttavia, l'emanazione della Costituzione e la successiva estensione della funzione rieducativa anche alle pene hanno determinato, gradualmente, il passaggio dal doppio binario a un sistema monistico in cui la sanzione può rivestire la veste di pena o di misura di sicurezza a seconda delle condizioni psicologiche nelle quali il reo si è trovato a delinquere e, più in generale, delle sue condizioni soggettive, perseguendo, in ogni caso, l'obiettivo della rieducazione del condannato.

Il sistema sanzionatorio differenziato

La funzione rieducativa della pena trova estrinsecazione nella creazione di un sistema sanzionatorio differenziato, in forza del quale al giudice è data la possibilità di avvalersi della discrezionalità che gli è conferita dagli articoli 132 e seguenti del codice penale per rendere la pena concretamente adeguata al recupero sociale del condannato.

In tale contesto si inseriscono due fondamentali strumenti: la previsione di misure alternative alla detenzione e, soprattutto, il sistema della premialità progressiva. Quest'ultimo, nel dettaglio, determina un'attenuazione della pena se e nella misura in cui il condannato dimostri di aver riacquisito le corrette abitudini sociali.

Funzione rieducativa della pena nella legge sull'ordinamento penitenziario

La funzione rieducativa della pena ha ispirato anche alcune previsioni della legge sull'ordinamento penitenziario numero 354/1975, che rappresenta la massima espressione del finalismo rieducativo.

Ci si riferisce, ad esempio, all'articolo 54 che concede la liberazione anticipata, con una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata (anche in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare), al condannato a pena detentiva che abbia dimostrato di aver partecipato a un'opera di rieducazione. Il beneficio è concesso "quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società".

Funzione rieducativa e sanzioni sostitutive

Inoltre, la funzione rieducativa della pena trova la sua espressione anche nella legge numero 689/1981.

Tale intervento normativo, infatti, ha introdotto e disciplinato le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi proprio sul presupposto che le pene brevi, a ben vedere, producono effetti che non sono rieducativi ma, semmai, desocializzanti.

Esecuzione delle pene in luoghi esterni al carcere

Infine, un più recente strumento teso ad attuare il finalismo rieducativo della pena è quello dell'esecuzione delle pene detentive inferiori a diciotto mesi in luoghi esterni al carcere, introdotto dalla legge numero 199/2010.

Il beneficio non si applica:

  • ai soggetti che sono stati condannati per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario;

  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza

  • ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

  • quando vi è la possibilità concreta che il condannato si dia alla fuga, quando sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che egli possa commettere altri delitti o quando il domicilio non sia idoneo ed effettivo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Principi fondamentali della pena

Molteplici sono i principi costituzionali destinati ad assumere rilievo in relazione alla materia delle sanzioni penali. Tra questi, meritano di essere citati:

  • principio di legalità della pena, ex art. 25, comma 1 Cost. in forza del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge";
  • principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., che impone di applicare la sanzione solo all'autore del fatto illecito;
  • principio di proporzionalità di cui agli art. 3 e 27 Cost., che impone al giudice di adattare la misura afflittiva della pena all'effettivo disvalore penale del reato;
  • principio del finalismo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
  • principio di umanizzazione della pena di cui all'art. 27, comma 3 Cost. "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al sensi di umanità";
  • il divieto della pena di morte, sancito dall'art. 27, comma 4 Cost.

Categorie di pene

Un primo criterio di distinzione è dato dalla classificazione delle pene in:

  • principali, che sono inflitte dal Giudice in sentenza di condanna;

  • accessorie, che derivano automaticamente dalla condanna anche senza una espressa previsione in tale senso (ad es. l'interdizione dai pubblici uffici); 

  • sostitutive, che, in presenza di determinate condizioni, vengono inflitte in sostituzione delle pene detentive brevi.

Pene detentive

Le pene possono, poi, distinguersi in detentive o pecuniarie: le prime consistono nella privazione e/o limitazione della libertà personale, mentre le seconde colpiscono il patrimonio del reo.

Per quanto riguarda, in particolare, le pene detentive, esse sono:

  • l'ergastolo e la reclusione, per i delitti;

  • l'arresto, per le contravvenzioni.

Pene pecuniarie

Le pene pecuniarie, invece, sono:

  • la multa, per i delitti;

  • l'ammenda, per le contravvenzioni.