Le scusanti sono circostanze in presenza delle quali viene meno la colpevolezza (elemento soggettivo) del reato
Che cosa sono le scusanti
Le scusanti sono circostanze in base alle quali viene esclusa la colpevolezza, quindi il profilo soggettivo del reato. Il fondamento delle stesse si identifica nella inesigibilità di un comportamento lecito in presenza di una situazione anomala in cui la persona è esposta ad una particolare pressione psichica che non le consente di aderire soggettivamente al fatto tipico e antigiuridico.
Secondo la concezione dottrinale prevalente le scusanti sono circostanze eccezionali e soggette al principio di tassatività; queste risultano, pertanto, non estensibili in base alla preclusione del divieto di analogia legis di cui all'art. 14 delle preleggi.
Quali sono le scusanti
Le scusanti previste dalle legge sono:
la forza maggiore: con la forza maggiore la volontà del soggetto viene sempre annullata giacché lo stesso viene costretto da una forza esterna a se stesso ed irresistibile che, per il suo potere superiore, inevitabilmente, lo obbliga (contro la sua volontà) a compiere l'azione incriminata dall'ordinamento. Non rileva, invece, la semplice difficoltà di tenere la condotta richiesta dalla norma penale;
il costringimento fisico: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza. E’ la tipica ipotesi di forza maggiore in cui la forza esterna è determinata dalla violenza fisica di un altro soggetto. Il reato quindi non viene commesso da chi agisce materialmente ma da chi ha posto in essere la costrizione.
il caso fortuito: si verifica quando un evento dannoso si realizza a causa di un comportamento dell’agente posto in essere senza la sua volontà né da lui causato per imprudenza e/o diligenza (es. ferito da una terza persona che muore dopo il ricovero a causa di un incendio fortuitamente scoppiato in ospedale). Questo si configura, in particolare, quando il fatto (evento lesivo) deriva dall'incrocio tra un accadimento naturale e la condotta umana. Il caso fortuito non esclude l’esistenza dell’azione ma impedisce che l’agente possa essere chiamato a rispondere dell’evento cagionato con il concorso di fattori che esulano dall’ordine normale delle cose;
errore sul fatto costituente reato: in forza di quanto previsto dall'art. 47 c.p., "l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente". Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato". L’errore sul fatto si ha quindi quando il soggetto che agisce ha un’errata percezione della realtà nel senso che il soggetto è convinto di porre in essere un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale. Per essere rilevante l’errore deve essere essenziale (cadere cioè su uno o più elementi essenziali richiesti per la sussistenza del reato) e scusabile (al soggetto non deve essergli mosso alcun rimprovero).
errore di diritto: l'articolo 5 c.p. prevede che "nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale." Secondo tale prospettiva, l'errore ex se su una norma penale non può escludere la colpevolezza. La norma è stata, tuttavia, ritenuta parzialmente illegittima nella parte in cui non consente di rendere scusabile l'ignoranza inevitabile. In particolare la corte Costituzionale con sent. 364/1988 ha sancito che “l’effettiva possibilità di conoscere la legge penale è […] ulteriore requisito subiettivo minimo di imputazione, che si ricava dall’intero sistema costituzionale ed in particolare dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost.. Tale requisito viene ad integrare e completare quelli attinenti alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto e consente la valutazione e, pertanto, la rimproverabilità del fatto complessivamente considerato” e che “far sorgere l’obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell’agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e dell’illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all’ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati”.
