Il regime dei minimi è un regime fiscale agevolato, che il nostro ordinamento destina agli operatori economici di ridotte dimensioni, riservando loro semplificazioni importanti a fini IVA e a fini contabili (pur con la precisazione che la dichiarazione dei redditi va comunque presentata e la documentazione professionale va conservata).
Cos'è il regime dei minimi
Il regime dei minimi, in realtà, non ha assunto sempre la medesima veste ma, dopo la sua entrata in vigore nel 2008, è stato sottoposto a modifiche rilevanti che ne hanno notevolmente modificato i connotati nel 2015 e poi nel 2016, pur lasciando in essere, per un periodo di tempo determinato, un regime a doppio binario.
Oggi, quindi, sono operativi due regimi dei minimi, o meglio due regimi fiscali agevolati: il regime forfettario, che è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e poi in parte innovato dalla legge di stabilità 2016, e il vecchio regime dei minimi, introdotto dalla legge numero 244/2007 e in vigore ad esaurimento per tutti coloro che avevano optato per esso prima dell'introduzione del regime forfettario.
Chi può usufruire del regime dei minimi
A poterne beneficiare sono quei soggetti (persone fisiche) che abbiano avviato un'attività di impresa, un'arte o una professione successivamente al 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2015, i quali non conseguano ricavi né percepiscano compensi superiori a trentamila euro annuali e non abbiano effettuato cessioni all'esportazione né acquistato beni strumentali, nel triennio solare precedente, per un ammontare complessivamente superiore a quindicimila euro.
Pur in presenza dei predetti requisiti, poi, i contribuenti possono godere del vecchio regime dei minimi solo se non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali, corrisposto borse di studio, assegni o sussidi e somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano esclusivamente lavoro. Gli stessi, infine, non devono aver esercitato, nei tre anni precedenti a quello in cui hanno avviato la propria attività, un'attività artistica, professionale o di impresa e l'attività avviata avvalendosi del regime dei minimi non deve essere già stata svolta in maniera dipendente o autonoma.
Benefici del regime dei minimi
Per quanto riguarda i benefici del vecchio regime dei minimi, essi, in sostanza, possono essere ravvisati principalmente nell'esenzione dall'Iva e dall'Irap. I contribuenti, quindi, non addebitano neanche l'imposta a titolo di rivalsa, ma, ovviamente non hanno diritto alla detrazione dell'Iva. Un ulteriore beneficio non irrilevante va rinvenuto nel fatto che il reddito dei contribuenti minimi è assoggettato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali la cui aliquota è sempre e comunque pari al 5%.
Come accennato, tale regime ha cessato di poter essere prescelto a partire dal 1° gennaio 2016, ma coloro che lo avevano già adottato possono continuare ad avvalersene sino al raggiungimento dei cinque anni complessivi di attività o sino al compimento del trentacinquesimo anno di età anche oltre il quinquennio, ovverosia entro i termini di applicazione dello stesso già vigenti.
Regime dei minimi e fattura elettronica
Va infine detto che chi si trova ancora nel regime dei minimi, così come gli aderenti al regime forfettario, in passato erano esonerati dall'obbligo di fattura elettronica e, nonostante le novità in vigore a partire dal 2019 in materia di fatturazione, potevano continuare a emettere fatture cartacee. Tale sistema è stato modificato a partire dalla art. 18 D.L. 36 del 2022 che ha previsto l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per gli aderenti ad entrambi i sistemi di tassazione.
