Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici preesistenti

L'ultima categoria di effetti che il legislatore ha preso in esame è quella dei rapporti giuridici preesistenti o pendenti, ovvero quei contratti conclusi, ma non eseguiti, disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019).

Contratti Ineseguiti e Sospensione dell'Esecuzione

Il CCII prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarata la liquidazione giudiziale, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

L'articolo citato precisa inoltre che il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Sospensione dell'Esecuzione del Contratto

Il CCII disciplina la sospensione dell'esecuzione dei contratti pendenti, che può essere disposta dal giudice su richiesta del curatore, con l'obiettivo di:

Limitare le azioni esecutive: sui beni del debitore.

Favorire la ricostituzione della massa attiva: attraverso la gestione efficiente dei rapporti pendenti.

La normativa ha rafforzato le procedure di comunicazione digitale tra le parti e il curatore, migliorando la trasparenza e la tempestività delle comunicazioni, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 136/2024.

Subentro del Curatore e Scioglimento dai Contratti

Il subentro del curatore in contratti già attivi è previsto come strumento di tutela, anche grazie alle innovazioni digitali, che consentono:

Gestione elettronica: dei contratti tramite piattaforme digitali.

Continuazione o risoluzione: dei contratti sulla base di valutazioni tecniche e di convenienza economica.

Lo scioglimento dal contratto può avvenire su richiesta del curatore o di una delle parti, con modalità più snelle e trasparenti grazie alle nuove tecnologie introdotte dal D.Lgs. 136/2024.

Mora del Contraente e Termini di Intervento

Il termine di mora per il contraente che intende agire nei confronti del debitore in liquidazione giudiziale è di 60 giorni dalla comunicazione ufficiale, con modalità di notificazione digitalizzata, favorendo una più celere tutela delle parti.

Contratti Immobili da Costruire

Il CCII disciplina i contratti relativi a immobili da costruire, prevedendo che:

Decisione del giudice: la prosecuzione o risoluzione del contratto sia decisa dal giudice, tenendo conto delle esigenze di tutela dei creditori e della continuità funzionale dell'attività immobiliare.

Gestione digitale: la gestione digitale dei documenti e delle comunicazioni faciliti il monitoraggio e il rispetto delle condizioni contrattuali.

Discipline Specifiche dei Rapporti Giuridici

Il CCII prevede discipline specifiche concernenti i principali contratti e rapporti:

Finanziamenti: il curatore può continuare o risolvere i finanziamenti in essere, con procedure semplificate e trasparenti, anche attraverso strumenti digitali.

Leasing (locazione finanziaria): si prevedono modalità di gestione digitale e di possibile risoluzione consensuale o giudiziale.

Vendita con riserva di proprietà: la risoluzione del contratto può essere decisa dal giudice, con modalità più snelle e con accesso digitale alle pratiche.

Contratti ad esecuzione continuata: la prosecuzione o risoluzione è affidata al giudice, con attenzione alle esigenze di continuità aziendale.

Restituzione di cose non pagate: la restituzione può essere richiesta, con modalità elettroniche di comunicazione e gestione.

Contratti di borsa a termine: disciplinati con procedure specifiche per la gestione dei rischi finanziari.

Associazione in partecipazione: la prosecuzione o risoluzione è decisa dal giudice, considerando gli interessi di tutte le parti.

Conto corrente, mandato, commissione: la gestione di questi rapporti è disciplinata con modalità che favoriscono la trasparenza e la continuità.

Affitto d'azienda: la prosecuzione o risoluzione è decisa dal giudice, con attenzione alla continuità operativa.

Locazione di immobili: la prosecuzione o risoluzione è disciplinata con modalità che tutelano sia il creditore che il locatario.

Appalto: la prosecuzione o risoluzione è decisa dal giudice, considerando la fattibilità e la convenienza economica.

Assicurazioni: le polizze assicurative in essere sono gestite dal curatore, con modalità che garantiscono la continuità della copertura.

Novità sulla Digitalizzazione e Trasparenza

Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato le procedure di digitalizzazione, introducendo:

Piattaforme telematiche: per la comunicazione tra le parti e il tribunale.

Archivi digitali: per la conservazione e consultazione dei contratti e delle comunicazioni.

Trasparenza: nelle operazioni di gestione dei rapporti pendenti, con pubblicità elettronica e accesso facilitato alle informazioni per i creditori e le parti interessate.

Conclusioni

Le innovazioni della normativa vigente, in particolare con l'istituto della liquidazione giudiziale, mirano a garantire una gestione più efficiente e trasparente dei rapporti giuridici preesistenti, favorendo la continuità aziendale, la tutela dei creditori e l'utilizzo delle tecnologie digitali. La disciplina delle condizioni e delle modalità di prosecuzione, risoluzione e subentro nei contratti si è evoluta in modo da adattarsi alle esigenze della società moderna, mantenendo comunque saldo il principio della tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

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