Liquidazione e distribuzione dell'attivo
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) disciplina la liquidazione e la distribuzione dell'attivo nel procedimento di liquidazione giudiziale, fornendo un quadro normativo volto alla massimizzazione del valore realizzabile e alla tutela della par condicio creditorum. La liquidazione giudiziale rappresenta la fase nella quale il patrimonio del debitore viene convertito in denaro e distribuito ai creditori secondo l'ordine di prelazione stabilito dalla legge.
Programma di liquidazione
Ai sensi del CCII, il curatore, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, predispone il programma di liquidazione, che deve essere sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma di liquidazione costituisce l'atto di pianificazione delle modalità e dei tempi di realizzo dell'attivo e deve indicare:
Esercizio provvisorio o affitto d'azienda: l'eventuale opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o di singoli rami.
Proposte di concordato: l'esistenza di eventuali proposte di concordato nella liquidazione giudiziale.
Azioni giudiziarie: le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e una valutazione sommaria della loro convenienza.
Cessione unitaria: le possibilità di cessione dell'azienda, di rami o di beni in blocco.
Modalità di vendita: le condizioni e le modalità di liquidazione dei singoli cespiti.
Il programma può essere integrato o modificato dal curatore, previa nuova approvazione del comitato dei creditori.
Liquidazione anticipata di beni
Prima dell'approvazione del programma, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, può procedere alla liquidazione anticipata di beni quando dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. È altresì consentita la rinuncia all'acquisizione o alla liquidazione di beni manifestamente non convenienti.
Approvazione ed esecuzione del programma
Il programma è approvato dal comitato dei creditori. In caso di approvazione subordinata a modifiche, il programma si intende approvato se il curatore vi si adegua. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato, che autorizza l'esecuzione degli atti conformi.
Modalità di vendita dei beni
La liquidazione dei beni avviene secondo modalità idonee ad assicurare il miglior realizzo, attraverso:
Procedure competitive: vendite pubbliche, aste o procedure telematiche.
Trattative private: ove più convenienti e adeguatamente motivate.
Le vendite sono precedute da idonea pubblicità. Il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita o impedirne il perfezionamento in presenza di gravi motivi o di manifesta incongruità del prezzo.
È ammesso il pagamento rateale del prezzo, se funzionale al miglior realizzo.
Distribuzione dell'attivo
La distribuzione dell'attivo avviene nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Il curatore predispone il progetto di ripartizione, accantonando le somme necessarie per le spese e per i crediti contestati.
Il giudice delegato ordina il deposito del progetto in cancelleria e ne dispone la comunicazione ai creditori.
Esecutività del progetto di riparto
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione senza reclami, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. In presenza di reclami, il progetto è dichiarato esecutivo con riserva delle somme contestate. Il provvedimento che decide sul reclamo stabilisce la destinazione delle somme accantonate.
È ammessa la sostituzione dell'accantonamento con idonea garanzia, ove autorizzata dal giudice delegato.
Ordine di distribuzione dei crediti
La distribuzione segue il seguente ordine:
1. Crediti prededucibili: spese di procedura e crediti sorti in funzione o in occasione della procedura.
2. Crediti privilegiati: assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.
3. Crediti chirografari: soddisfatti proporzionalmente sull'attivo residuo.
Trasparenza e strumenti telematici
Le attività di liquidazione e riparto si svolgono mediante il deposito telematico degli atti e l'utilizzo degli strumenti informatici previsti dal processo civile telematico, nel rispetto delle regole di pubblicità e comunicazione stabilite dal CCII.
Conclusioni
La liquidazione e la distribuzione dell'attivo costituiscono il momento centrale della tutela dei creditori nella liquidazione giudiziale. La corretta pianificazione, l'adozione di modalità competitive di vendita e il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione garantiscono l'efficienza della procedura e la parità di trattamento dei creditori.
