Natura e caratteristiche del contratto di donazione

Introduzione al contratto di donazione: definizione, natura giuridica e requisiti essenziali

La donazione è un contratto disciplinato dall'art. 769 del codice civile con il quale una persona (detta donante) trasferisce per spirito di liberalità (cioè senza un corrispettivo) un bene patrimoniale o un proprio diritto ad altra persona (detta donatario).

Disciplina

La disciplina normativa della donazione è contenuta negli articoli 769 e seguenti del codice civile. Si tratta di un tipico atto di liberalità che comporta un incremento patrimoniale del donatario (colui che riceve la donazione) con un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante (colui che trasferisce il bene).

Natura giuridica

La donazione rappresenta il principale (ma non unico) negozio gratuito previsto dal codice civile. Altri negozi gratuiti diversi dalla donazione sono ad esempio: il mandato, il deposito, il trasporto, il comodato.

Trattasi di ipotesi tipiche previste dal codice, cui l'ordinamento affianca anche ulteriori contratti atipici (ossia non rientranti tra quelle espressamente previste dalla legge), purché rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1322 cc.

Struttura del contratto di donazione

Dalla definizione del contratto di donazione prevista dall'art. 769 c.c. possono ricavarsi i requisiti essenziali del suddetto contratto.

Analizziamo le singole caratteristiche del contratto di donazione.

Spirito di liberalità

Requisito essenziale, nonché causa del contratto di donazione, è lo spirito di liberalità. Esso si identifica nell'aniumus donandi, ossia coincide con l'intenzione di concedere ad altri un vantaggio patrimoniale senza ricevere alcun corrispettivo in denaro. 

Risulta pertanto compatibile con il sistema della donazione la c.d. donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.), ossia compiuta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o come segno tangibile di apprezzamento dei servizi resi in precedenza dal donatario. Tale donazione risulta irrevocabile, non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante e comporta a carico del donante la garanzia per evinzione.

Arricchimento

Altro elemento essenziale strutturale della donazione, conseguente alle operazioni compiute dal donatario, è rappresentato dall'arricchimento

Per arricchimento di intende l'incremento del patrimonio del donatario, risultante dalla disposizione di un diritto o dall'assunzione di un'obbligazione da parte del donante. In quest'ultimo caso la donazione assume i caratteri di donazione promissoria.

A tal proposito, è necessario precisare che la donazione risulta incompatibile con il contratto preliminare, in quanto deve essere spontanea e non consegente ad un precedente obbligo di conclusione del contratto assunto dal donante.

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