Capacità di donare e di ricevere

Cosa si intende per capacità di donare e di ricevere, quali sono le regole dettate dal legislatore e le differenze dovute alla tutela del donante

Capacità di donare

Con riferimento al donante, l'art. 774 c.c. richiede "piena capacità  di disporre dei propri beni", intendendo, pertanto, con tale espressione la capacità di agire e ritenendo invalide le donazioni fatte dai minorenni, dagli interdetti e dagli inabilitati, con le eccezioni previste dallo stesso articolo, per le donazioni fatte dal minore emancipato e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166 c.c. (c.d. donazioni obnuziali).

Donazione dell'inabilitato

Il codice detta regole specifiche sia in tema di inabilitazione - esplicitando all'art. 776 c.c. che la donazione fatta dall'inabilitato può essere annullata anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, purchè sia stata effettuata in corso di svolgimento del giudizio di inabilitazione - che per le persone incapaci di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto, prevedendo l'annullamento su istanza dello stesso donante (dai suoi eredi e aventi causa) entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (art. 775 c.c.).

Donazione dell'incapace

Un altro limite, dettato da ragioni di doverosa protezione degli incapaci contro il rischio di abusi, è quello dell'art. 779 c.c. che stabilisce la nullità per la donazione a favore del tutore o del protutore del donante, prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Capacità di ricevere

In merito, invece, alla capacità di ricevere, il codice, in deroga alla disciplina generale sulla capacità giuridica, analogamente alle disposizioni per il testamento, statuisce che la donazione può essere fatta anche ai nascituri, pur se non ancora concepiti (art. 784 c.c.). In tal caso, l'accettazione viene fatta dai futuri genitori secondo le regole dettate dagli artt. 320 ed 321 c.c. e i beni vengono amministrati dal donante o dai suoi eredi, salvo diversa disposizione.

Donazione all'incapace

Per le persone fisiche, d'altro canto, uno dei limiti sopravvissuti è quello che sancisce l'incapacità a ricevere per donazione del notaio rogante (art. 28, n. 3 della legge n. 89/1913).

Donazione al nascituro

In base al combinato disposto degli artt. 321 e 784 c.c., peraltro, è possibile disporre per donazione anche a favore di un nascituro, perfino se non concepito, a patto che, in questo caso, sia vivente al tempo della donazione il genitore prescelto dal donante.

Donazioni delle persone giuridiche

La legge consente anche alle persone giuridiche di fare donazioni (se tale capacità  è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo) e di riceverle (al riguardo non è più richiesta l'autorizzazione amministrativa all'accettazione, né la presentazione dell'istanza di riconoscimento per gli enti non riconosciuti).

La donazione è atto personale che non ammette, quindi, rappresentanza, salvo la possibilità, per il solo donante, di una procura speciale attraverso la quale conferire a un terzo l'incarico di designare il donatario tra una categoria di soggetti (persone fisiche o giuridiche) o di cose indicate dallo stesso (art. 778 c.c.).