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Agibilità

Il certificato di agibilità (e la segnalazione certificata di agibilità) attesta la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, così come previsto dall'art. 24, 1° co., del Dpr n. 380/2001 (TU Edilizia)

Cos'è l'agibilità

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Con il termine agibilità si intende la presenza, nell'immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e la sua conformità al progetto presentato. Il documento che la attesta è fondamentale ai fini della commerciabilità dell'immobile.

Il certificato di agibilità

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Sino a non molto tempo fa, l'agibilità dell'immobile era attestata mediante il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune di riferimento previa presentazione, da parte del richiedente, di tutta la documentazione necessaria.

La richiesta di rilascio del certificato, più nel dettaglio, andava presentata nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e ad essa andava allegata tutta la documentazione strutturale, catastale e relativa agli impianti. 

A fronte di ciò il Comune o rilasciava il certificato entro 30 giorni o inviava al richiedente una richiesta di integrazione.

La segnalazione certificata di agibilità

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A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 222/2016, che ha riscritto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità.

La principale conseguenza è che l'agibilità non è più attestata dall'ente pubblico ma da un tecnico abilitato, dopo aver recuperato e verificato i documenti che certificano le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità dell'edificio. Sulla via della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure, ogni Comune mette a disposizione il suo modulo standard cui fare riferimento per presentare la segnalazione certificata di agibilità.

Chi deve presentare la segnalazione e quando

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Più nel dettaglio, ai fini dell'agibilità la segnalazione certificata deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia dal soggetto titolare del premesso di costruire, dal soggetto che ha presentato la SCIA o dai loro successori o aventi causa. 

Il termine per provvedervi è di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

Per quali interventi va presentata la segnalazione

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La segnalazione certificata di agibilità va presentata necessariamente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 77 e 464 euro, per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La segnalazione può anche riguardare:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione funzionalmente autonomi, se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse e sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 
  • singole unità immobiliari, se sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono stati certificati gli impianti e sono state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Documenti da allegare alla segnalazione

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Sebbene i modelli da utilizzare per presentare la segnalazione certificata di agibilità, come visto, siano quelli messi a disposizione dall'amministrazione di riferimento, la documentazione da allegare è espressamente individuata dal d.p.r. del 2001 (così come recentemente riformato).

In particolare, la segnalazione va corredata dai seguenti documenti:

  • attestazione del direttore dei lavori o, se questi non è stato nominato, di un professionista abilitato nella quale è asseverata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
  • certificato di collaudo statico o, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell'impresa installatrice, con la quale è attestata la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente, o certificato di collaudo degli impianti stessi, se prescritto.

Data aggiornamento: 15 gennaio 2020