Omesso versamento ritenute previdenziali

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Analisi dell'omesso versamento di ritenute previdenziali: quando configura reato e quali sono le sanzioni applicabili.

Il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è commesso dal datore di lavoro che non versa le trattenute sulle retribuzioni.

La norma

Poiché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è indispensabile per reperire le risorse necessarie a garantire ai lavoratori tutte quelle prestazioni che rientrano nel cosiddetto sistema di protezione sociale, la sua omissione rischia di mandare in crisi il sistema e, per tale ragione, è punita severamente dal legislatore.

La disciplina dell'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è dettata dall'articolo 2, commi da 1 a 1-quater, del decreto legge n. 463/1983 (convertito con legge n. 638/1983), modificato mediante il d.l. 48 del 2023.

Il comma 1 prevede che: "Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".

Omesso versamento ritenute: quando è reato

E' nel successivo comma 1-bis che viene specificato quando la condotta del mancato versamento dei contributi rileva in termini di mera sanzione amministrativa ovvero quale reato:

Recita la norma infatti che: "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

Inoltre, secondo i commi successivi, "la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate".

Vediamo quali sono gli elementi che caratterizzano il reato.

Bene giuridico protetto

La norma si pone a presidio del patrimonio dello Stato.

Soggetto attivo

L'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal soggetto che si configura come datore di lavoro.

Elemento oggettivo

La condotta consiste nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate nei confronti dei dipendenti, per un importo superiore a 10.000 euro annui.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. Sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Consumazione

Il reato si consuma alla scadenza del termine per versare, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. Il periodo individuato dalla Cassazione è dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno. 

Si tratta di un reato omissivo, unitario, a consumazione prolungata.

Il tentativo non sembra possibile.

Trattamento sanzionatorio

Il decreto n. 48 del 2023 è intervenuto in ordine alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio del reato in esame.

Il testo originario della norma in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro, prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall’importo della contribuzione non versata.

Il suddetto regime sanzionatorio era stato ritenuto irragionevole, in quanto metteva sullo stesso piano condotte caratterizzata da una notevole diversità sotto il piano del disvalore penale.

Per questo motivo, il legislatore è intervenuto sulla norma modificando le sanzioni amministrative. 

La norma prevede che:

  • l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
  • l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo inferiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso 

Note procedurali

La procedibilità è d'ufficio.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si prescrive in sei anni, decorrenti dalla consumazione, a norma dell'art. 157 c.p.

Si deve tenere presente, quanto al computo complessivo dei termini di prescrizione, che quando al datore di lavoro sia stato notificato l'avvenuto accertamento della violazione o gli sia stata contestata la violazione, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo (tre mesi) necessario al datore di lavoro per avvalersi della causa di non punibilità.

Il d.l. del 2023 ha, in particolare, modificato altresì i termini entro i quali devono essere notificate al datore di lavoro le violazioni commesse.

Viene, infatti, disposto che in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

La rateizzazione dei contributi non versati

La circostanza che il datore di lavoro abbia concordato la rateizzazione delle somme non corrisposte all'ente previdenziale non è idonea a "salvarlo" dalla condanna penale.

Tale conclusione è emersa, ad esempio, dalla sentenza n. 19677/2018 della Corte di cassazione.

La responsabilità se cambia il datore di lavoro

Infine, va precisato che, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1511/2019, l'ex amministratore, che nel momento in cui alla società viene notificata la diffida ex art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983 ha cessato la propria carica, continua ad essere il soggetto tenuto ad adempiere a tale diffida.

Del resto, "il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

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