di Annamaria Villafrate —
Vilipendio deriva da "vilipendere" ovvero offendere, che a sua volta proviene da "vilis" ovvero vile, di basso prezzo. Quando si vilipende qualcosa o qualcuno gli si attribuisce quindi poco valore.
Il reato di vilipendio, nelle sue varie configurazioni, tutela le figure istituzionali, le istituzioni, i simboli politici, le fedi religiose, le tombe e i cadaveri. Introdotto nel lontano 1889, nel tempo il vilipendio è evoluto per stare al passo con il mutamento socio culturale del paese.
Punire chi commette il reato di vilipendio non significa disconoscerne la libertà di manifestazione del pensiero, ma solo condannarne la modalità di espressione, se questa offende o denigra valori e sentimenti collettivamente condivisi. Varie sono le figure di vilipendio previste dal codice penale, alcune punite con la multa, altre con la detenzione.
- Nascita ed evoluzione del reato di vilipendio
- Quando è integrato il vilipendio
- Vilipendio e libertà di manifestazione del pensiero
- I reati di vilipendio previsti dal codice penale
- Vilipendio alla bandiera
- Vilipendio al Capo dello Stato
- Vilipendio alla Repubblica
- Vilipendio alla nazione
- Vilipendio alla religione
- Vilipendio alle tombe e ai cadaveri
Nascita ed evoluzione del reato di vilipendio
Introdotto nell'ordinamento italiano nel 1889, il vilipendio tutelava la libertà di espressione religiosa individuale e collettiva, qualunque fosse il culto. Il reato era perseguibile su querela di parte e si configurava se c'era stata la volontà di offendere la fede della persona offesa.
Il Codice Penale del 1930, ancora in vigore, introduce un trattamento di favore per la religione cattolica, rispetto agli altri culti e la protezione è prevista non solo nel momento di manifestazione esteriore della fede, ma della fede religiosa come istituzione. Per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, senza che rilevi il proposito di offendere.
Al reato di vilipendio religioso si affianca quello politico, anch'esso previsto dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930, che lo include tra i reati contro la personalità dello Stato.
L'avvento della Repubblica porta a considerare i reati il vilipendio come illeciti contro la libertà di manifestazione del pensiero ma, nonostante svariati tentativi di abrogazione, la Corte Costituzionale difende le istituzioni, conservandone le varie fattispecie penali. La riforma dei reati di opinioni del 2006, per alcune tipologie di vilipendio, sostituisce le pene precedenti con la multa.
Quando è integrato il vilipendio
Il reato di vilipendio consiste in un'offesa, una denigrazione, indirizzata a precisi oggetti materiali: figure istituzionali di rilievo (Presidente della Repubblica), istituzioni (Repubblica e Nazione) simboli politici (emblemi o bandiera italiana o estera), fedi religiose, tombe e cadaveri.
Si tratta di fattispecie di reato poste a presidio della personalità dello Stato e in particolare a tutela di quelli che sono considerati emblemi e simboli volti ad esprimere l'identità dello Stato.
Gli oggetti giuridici del reato di vilipendio, ovvero gli interessi o i beni tutelati dalla norma penale sono quindi la personalità dello stato, il sentimento religioso e quello di pietà per i defunti.
Come per tutti i reati, o quasi, le norme che puniscono il reato di vilipendio in tutte le sue forme mirano a tutelare in generale beni o interessi costituzionalmente rilevanti.
Vilipendio e libertà di manifestazione del pensiero
Come precisato esaustivamente dalla sentenza n. 28730/2013, che nel caso specifico si è pronunciata su un caso di vilipendio alla nazione: "il reato di vilipendio (…) non è in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica e, in particolare, non si pone in contraddizione con l'art. 21 Cost., perché il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, sancito in tale articolo, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva".
I reati di vilipendio previsti dal codice penale
Nel codice penale italiano il reato di vilipendio nella sue varie manifestazioni è previsto e disciplinato all'interno del titolo I, capo I, libro II dedicato ai "Delitti contro la personalità dello Stato" e dal titolo IV, capo I, libro II che si occupa "Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti".
Nello specifico il vilipendio può essere commesso nei confronti delle seguenti figure e simboli istituzionali e religiosi:
- Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.);
- Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290 c.p);
- nazione italiana (art. 291 c.p);
- bandiera italiana (art. 292 c.p);
- bandiera o emblema di Stato estero (art. 299 c.p);
- religione (art. 403-404 c.p);
- tombe (art. 408 c.p);
- cadaveri (art. 410 c.p).
Vilipendio alla bandiera
Il vilipendio alla bandiera italiana è il delitto, previsto dall'art. 292 c.p., commesso da chi, con espressioni ingiuriose, vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato italiano.
Si tratta del comportamento di chi, con lo scritto, la parola o i gesti, manifesta disprezzo o dileggio verso tale simbolo.
Laddove lo stesso sia commesso in occasione di una ricorrenza pubblica o di una cerimonia ufficiale, la pena è quella della multa da 5mila a 10mila euro.
Il vilipendio alla bandiera punito dal nostro codice penale non è solo quello verbale.
Il secondo comma dell'articolo 292, infatti, punisce anche chi "pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato", prevedendo, in tal caso, la reclusione fino a due anni.
Il nostro ordinamento penale punisce anche il vilipendio alla bandiera estera che, tuttavia, rappresenta una contravvenzione e non un delitto.
In particolare, la disciplina di riferimento è dettata dall'articolo 299 del codice penale, in forza del quale "Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000".
Affinché il reato possa dirsi consumato, il vilipendio deve avvenire pubblicamente. La pubblicità del fatto, tuttavia, per alcuni non sarebbe un elemento costitutivo del reato ma solo una condizione obiettiva di punibilità.
Vilipendio al Capo dello Stato
Il vilipendio al Capo dello Stato, invece, è previsto dall'articolo 278 c.p., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica.
Vilipendio alla Repubblica
Il vilipendio alla Repubblica, alle assemblee legislative, al Governo, all'ordine giudiziario, alla Corte costituzionale, alle forze armate o della liberazione è punito dall'articolo 290 c.p. con la multa da mille a cinquemila euro.
Vilipendio alla nazione
La medesima pena della multa da mille a cinquemila euro è prevista anche per chi vilipende pubblicamente la nazione italiana.
Vilipendio alla religione
Il vilipendio alla religione si articola in due diverse fattispecie di reato, punite rispettivamente dagli articoli 403 e 404 del codice penale:
- il reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone;
- il reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Vilipendio alle tombe e ai cadaveri
Infine, l'articolo 408 del codice penale punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri.
L'articolo 410, invece, punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chi commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri.
