di Giovanna Molteni —
- Il reato di usura ex art. 644 c.p.
- Bene giuridico tutelato
- Gli interessi usurari
- Usura presunta e usura concreta
- Elemento soggettivo
- Il momento consumativo del reato
- La giurisprudenza sul reato di usura
- Cassazione sentenza n. 16045/2023
- Cassazione sentenza n. 1255/2022
- Cassazione sentenza n. 19134/2022
- Cassazione sentenza n. 27427/2020
- Cassazione sentenza n. 37631/2019
- Cassazione sentenza n. 42849/2014
- Cassazione sentenza n. 18778/2014
- Cassazione sentenza n. 8353/2013
- Cassazione sentenza n. 46669/2011
Il reato di usura ex art. 644 c.p.
Ai sensi dell'articolo 644 codice penale si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.
Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore.
Bene giuridico tutelato
Il delitto di usura trova nel Codice penale la sua collocazione sistematica tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Si discute in dottrina su quale sia il bene giuridico in concreto tutelato: per taluni si tratterebbe di garantire l'ordinamento del credito o più in generale l'economia pubblica; altri autori fanno riferimento all'autonoma determinazione del contenuto del contratto e agli interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima; vi è chi individua il bene tutelato nel patrimonio individuale, sia pure diversamente protetto nelle diverse ipotesi di usura.
Gli interessi usurari
L'usura viene in riferimento, in particolar modo, con riferimento alla pattuizione degli interessi applicati a un prestito di denaro.
A tale proposito, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tuttavia, sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è individuato nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Usura presunta e usura concreta
Tornando alla disciplina del codice penale, l'art. 644 distingue due fattispecie di usura:
- l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura;
- l'usura concreta, che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.
Secondo una consolidata giurisprudenza, la condizione di difficoltà finanziaria investe in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.
Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria vanno distinte dallo stato di bisogno che integra una circostanza aggravante e che si concreta in una condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.
Elemento soggettivo
L'usura viene comunemente definita come delitto a dolo generico sorretto dalla rappresentazione e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari ovvero, nell'ipotesi di usura in concreto, sproporzionati avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.
Il momento consumativo del reato
Muovendo dal presupposto che nell'attuale disciplina del reato di usura la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il momento consumativo del reato, qualora alla promessa degli interessi usurari segua la loro effettiva corresponsione rateizzata nel tempo, coincide con tale corresponsione.
Altra questione dibattuta è quella relativa ai possibili profili di responsabilità penale di colui che, pur non avendo partecipato alla pattuizione di interessi usurari, esegua successivamente l'incarico di recuperare crediti usurari. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poiché si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata, concorre nel reato previsto dall'articolo 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.
Diversa è la posizione di chi si attiva per il recupero del credito usurario senza riuscire ad ottenere il pagamento del credito: in questo caso il momento consumativo del reato di usura resta quello originario della pattuizione anteriore alla data dell'incarico. L'aiuto fornito a taluno per recuperare un credito usurario potrà, però, integrare gli estremi del reato di favoreggiamento ovvero, nel caso in cui venga posta in essere violenza o minaccia, di tentata estorsione.
La definizione della consumazione segue un duplice schema e definisce il reato come un reato a consumazione prolungata.
La giurisprudenza sul reato di usura
Di seguito alcune massime della Cassazione penale sul reato d'usura:
Cassazione sentenza n. 16045/2023
In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti.
Cassazione sentenza n. 1255/2022
In tema di usura, l'aggravante dello "stato di bisogno" è configurabile nel solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie.
Cassazione sentenza n. 19134/2022
Ai fini della sussistenza del reato di usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale.
Cassazione sentenza n. 27427/2020
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso. E lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.
