Il reato di diffamazione è previsto dall'art. 595 c.p. il quale recita: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone(2), offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro".
- Natura giuridica
- Bene giuridico
- Soggetto attivo e soggetto passivo del reato
- Elemento oggettivo del reato
- Elemento soggettivo del reato
- Aggravanti speciali della diffamazione
- Diffamazione a mezzo stampa
- La nozione di stampa
- Responsabilità dell'autore e del direttore
- Scriminanti: diritto di cronaca e di critica
- Reato di diffamazione sui social network
- Prescrizione del reato di diffamazione
- Diffamazione e calunnia
- Fac-simile di querela per diffamazione
Natura giuridica
Il reato rientra nella categoria dei delitti contro la persona.
Trattasi di un reato comune, di evento, a forma libera e a dolo generico.
Bene giuridico
La norma incriminatrice tutela la reputazione e l'onore della persona offesa. La reputazione coincide con la percezione dell'individuo all'interno del tessuto sociale, mentre l'onore si identifica nella percezione che il singolo intimamente ha di sè.
Soggetto attivo e soggetto passivo del reato
La fattispecie è un reato comune, potendo essere commessa da parte di chiunque. L'offesa deve essere diretta verso un individuo vivente.
Elemento oggettivo del reato
Rispetto all'elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone. Elemento essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie è, dunque, l'assenza della persona offesa. Sotto tale profilo il reato di diffamazione differisce dalla fattispecie di ingiuria (in cui è richiesta la presenza contestuale della persona contro la quale viene diretta l'offesa) rispetto alla quale svela un maggiore disvalore offensivo dato dalla erosione della stima sociale di cui gode la vittima del reato.
Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell'evento inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone.
Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l'offesa ma deve esserci continuità del fatto.
Elemento soggettivo del reato
Rispetto all'elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l'intenzione di offendere.
Aggravanti speciali della diffamazione
Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall'art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:
attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell'offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l'intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;
offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l'incremento di un terzo rispetto alla pena base.
Diffamazione a mezzo stampa
Il reato di diffamazione a mezzo stampa prevede che venga punito chiunque offenda la reputazione altrui attraverso il mezzo di comunicazione della stampa.
La fattispecie, contemplata dal terzo comma dell'art. 595 del codice penale, rappresenta una forma aggravata del reato di diffamazione disciplinato da tale articolo e perseguibile a querela della persona offesa.
In forza delle caratteristiche richieste per la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p., la diffamazione a mezzo stampa è ritenuta particolarmente lesiva, poiché tale mezzo di comunicazione permette, per sua natura, di raggiungere un elevato numero di persone ed è intrinsecamente fornito di una propria autorevolezza.
La nozione di stampa
Ad ogni modo, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che nel concetto di stampa di cui alla norma in esame rientri qualsiasi mezzo di comunicazione che sia in grado di raggiungere una quantità indefinita di persone.
In particolare, va rilevato che, ai fini dell'applicabilità della disciplina in oggetto, nel concetto di stampa vanno ricomprese anche le testate telematiche, e quindi ogni tipo di pubblicazione periodica online (v. Cass. SS. UU., n. 31022/15 e Cass. sez. V, n. 1275/18). Rimangono, invece, escluse da tale novero altre forme di comunicazione telematica, quali blog e newsletter.
Responsabilità dell'autore e del direttore
Il soggetto punito per il reato di diffamazione a mezzo stampa è l'autore dell'articolo che contenga le espressioni diffamatorie.
A tal proposito, va notato che l'offesa alla reputazione può configurarsi anche quando l'espressione denigratoria sia contenuta soltanto nel titolo dell'articolo, in considerazione dell'immediatezza dell'impatto che questo ha sulla generalità dei lettori, quand'anche il corpo dell'articolo contenga specificazioni che ne mitighino la portata offensiva (cfr. Cass. Pen. sez. V, n. 6110/2019, Cass. Civ. sez. III, n. 12012/17; vedi anche Diffamazione: basta il titolo di un articolo per il reato).
Peculiare nella fattispecie in esame è il collegamento con l'art. 57 del codice penale, che punisce la condotta del direttore o del vice-direttore responsabile che ometta di esercitare il controllo sui contenuti pubblicati sul periodico in caso di reati commessi col mezzo della stampa.
In particolare, la responsabilità del direttore che non abbia impedito la commissione di reati col mezzo della stampa si configura anche nell'ambito delle testate telematiche (v. la già citata Cass. sez. V, n. 1275/18) e la relativa condotta è punita, a titolo di colpa, con la stessa pena prevista per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Scriminanti: diritto di cronaca e di critica
In ossequio alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla nostra Costituzione, vengono considerate scriminanti della fattispecie in esame il diritto di cronaca e di critica, espressione del principio della libertà di manifestazione di pensiero di cui all'art. 21 Cost., a condizione che siano rispettati i canoni indicati dalla giurisprudenza.
In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i limiti di rilevanza, verità e continenza:
Rilevanza del fatto narrato - l'interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
Verità dei fatti narrati o criticati - poiché la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l'art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell'agente. Secondo l'orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell'intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l'orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l'interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un'intervista a prescindere dalla verità della stessa;
Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l'autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.
Reato di diffamazione sui social network
Il reato di diffamazione è integrabile anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.
I luoghi virtuali preferiti per diffamare sono i social network, Facebook primo tra tutti.
La giurisprudenza della Cassazione al riguardo è costante. Anzi, sempre più spesso la Suprema Corte qualifica come aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la diffamazione che si realizza attraverso i social network, a causa soprattutto della capacità di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.
Secondo la S.C. "non vi è dubbio che il delitto di diffamazione possa essere commesso anche a mezzo di Internet, con uso dei social network e che tale ipotesi integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice" (cfr. Cass. n. 24212/2021).
Gli Ermellini, sempre in un caso di diffamazione sui social, hanno chiarito che non occorre neppure fare nomi e cognomi per integrare il reato di diffamazione se le frasi che solo finalizzate a ledere l'onore e la reputazione consentono l'identificazione della persona offesa (cfr. Cass. n. 10762/2022).
Perfino la CEDU si è espressa più volte in materia, sostenendo che quando la diffamazione si realizza a mezzo social network, ad essere violato è l'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata del singolo in cui deve intendersi ricompreso anche il diritto alla reputazione. Agli Stati pertanto il compito di procedere ad una valutazione continua del bilanciamento tra il diritto appunto alla reputazione e alla libertà di manifestazione del pensiero.
Prescrizione del reato di diffamazione
Il reato di diffamazione, per quanto riguarda i termini di prescrizione, segue le regole generali di cui all'art. 157 c.p.
Esso cioè si estingue decorsi sei anni da quando è stato commesso il fatto.
In base alla regola generale infatti un reato si estingue decorso il tempo corrispondente alla pena massima prevista per quel reato e in ogni caso mai prima che siano decorsi sei anni, se trattasi di un delitto, quattro anni se trattasi di una contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
Diffamazione e calunnia
Abbiamo visto che si tende a fare confusione tra diffamazione e ingiuria, ma non solo. Lo stesso problema si verifica anche con il reato di calunnia (art. 368 c.p), che è un reato che si configura quando un soggetto non si limita a parlar male di un altro in presenza di almeno due soggetti.
La calunnia infatti si realizza quando un soggetto incolpa un soggetto, che sa essere completamente innocente, di un reato, arrivando a denunciarlo alle autorità. Trattandosi di un reato che, come è evidente, è più grave della diffamazione, viene punito anche con una sanzione più pesante, ossia la reclusione fino a 6 anni, che può salire ovviamente in presenza delle aggravanti.
Fac-simile di querela per diffamazione
"ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ..."
Oppure
"ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO IL TRIBUNALE DI … "
Io sottoscritto..., nato a ....., il .../.../..., residente in ....... (...) Via/Piazza ............., n. ....., (eventualmente in aggiunta: presso lo studio dell'Avv. …, del Foro di …, mio legale di fiducia) desidero sporgere formale querela nei confronti del Sig. ..., nato a ....., il .../.../..., residente in ....... (...) Via/Piazza ............., n. ..., (ovvero contro ignoti oppure contro ogni altra persona ritenuta responsabile) responsabile nei miei confronti del reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 c.p.
PREMESSO CHE
(Segue dettagliata esposizione dei fatti, attraverso l'indicazione del luogo e del tempo del fatto, delle persone presenti, delle parole pronunciate o del contenuto dell'atto diffamatorio, delle modalità di comunicazione ed ogni altro elemento rilevante)
Esempio:
Sono un professionista con trent'anni di attività alle spalle.
Il giorno .../.../..., il mio collega Sig. .... si recava ad una riunione degli iscritti all'albo della mia professione.
In quell'occasione incontrò il Sig. ... (querelato) che si stava intrattenendo con altri colleghi manifestando espressioni lesive della mia professionalità e fatti non veri sulla mia persona (citare testualmente tra virgolette il testo delle pronunciate).
Essendo un anch'egli un professionista stimato e rispettato reputo che le frasi pronunciate ledano la mia immagine.
A seguito di tale accaduto, io sottoscritto ...
DOMANDO
che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., esaminati i fatti sopra descritti, voglia procedere penalmente nei confronti del Sig. ... per il reato previsto dall'art. 595 c.p. e per tutte le altre fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati.
A supportare quanto da me descritto
(segue l'indicazione degli elementi probatori che si allegano a sostegno della propria richiesta: indicazione dei testimoni, presentazione di atti o documenti, ecc. - Ad esempio: possono testimoniare anche il Sig. ..., nato a ...., il .... e residente in ...., via ...., n. .... e il Sig. ..., nato a .... il .... e residente in ...., via ...., n. ...., entrambi presenti sul luogo al momento dell'accaduto).
Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale e con richiesta di punizione del responsabile dei fatti denunciati.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di eventuale archiviazione del relativo procedimento.
Luogo, data e firma del querelante
