L'assegnazione della casa coniugale è disciplinata dall'art. 337 sexies c.c. nell'interesse prioritario dei figli, per questo la giurisprudenza recente la esclude in assenza di figli.
- Casa familiare
- Cosa avviene in caso di separazione dei coniugi
- Finalità dell'assegnazione
- Assegnazione della casa coniugale senza figli
- Assegnazione casa familiare figli maggiorenni
- Assegnazione parziale
- Su chi gravano le spese
- Trascrizione dell'assegnazione
- Tempi per lasciare la casa coniugale
- Revoca dell'assegnazione
- Giurisprudenza sull'assegnazione della casa coniugale
Casa familiare
Per comprendere il processo di assegnazione della casa familiare è necessario avere chiaro che cos'è la casa familiare.
La casa familiare è il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove quindi vivevano, eventualmente insieme ai figli.
La casa familiare, chiamata anche casa coniugale, è il luogo in cui si svolgeva la vita coniugale e familiare e che rappresentava il centro di aggregazione della famiglia.
Perché possa parlarsi di casa familiare, è necessario che il godimento dell'immobile fosse caratterizzato da abitualità, stabilità e continuità.
Cosa avviene in caso di separazione dei coniugi
La separazione dei coniugi comporta la cessazione dell'obbligo della coabitazione, sancito dall'articolo 143 del codice civile e rientrante tra i doveri coniugali.
Di conseguenza si pone sempre il problema dell'assegnazione della casa coniugale, dovendosi determinare chi continuerà ad abitarci. La questione si fa particolarmente complessa nel caso in cui la coppia ha figli e la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi, posto che non necessariamente sarà quest'ultimo a restare nella casa coniugale, che viene assegnata tenendo conto dell'interesse della prole (e quindi, tendenzialmente, al genitore collocatario anche se non è il proprietario).
Finalità dell'assegnazione
L'assegnazione della casa familiare è un provvedimento che mira ad assicurare ai soggetti più deboli della famiglia la conservazione dello stesso ambiente di vita che caratterizzava l'epoca in cui la famiglia era ancora unita. Esso è volto a tutelare i figli e a rendere per gli stessi meno traumatico lo scioglimento del legame tra i genitori.
L'assegnazione va valutata dal giudice nella regolazione dei rapporti economici tra ex.
Assegnazione della casa coniugale senza figli
La circostanza che la finalità principale dell'assegnazione della casa coniugale sia quella di tutelare i figli ha posto il problema di comprendere se, in assenza di prole, la stessa possa essere assegnata anche al coniuge collocatario non proprietario, costringendo il proprietario a trovare un'altra sistemazione.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione da diversi anni è sempre più orientata nell'escludere tale possibilità in quanto la tutela del coniuge più debole può essere soddisfatta dalla previsione di un contributo economico a titolo di mantenimento.
Come ha avuto modo infatti di chiarire la Cassazione nella pronuncia n. 24254/2018 : "in materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309);
Assegnazione casa familiare figli maggiorenni
A tale ultimo proposito, occorre precisare che l'autosufficienza della prole non coincide necessariamente con la maggiore età. Si tratta, infatti, di un'autosufficienza economica.
L'assegnazione della casa familiare in capo al coniuge collocatario resta, quindi, anche in caso di figli maggiorenni se questi non sono indipendenti, ad esempio perché frequentano l'università.
In sostanza, il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non è una circostanza che, di per sé, fa sorgere in capo al genitore proprietario il diritto di rientrare nel pieno possesso della casa familiare, che andrà invece valutato volta per volta tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Assegnazione parziale
In ogni caso, non sempre la casa familiare viene assegnata a un solo coniuge. Se la stessa è grande e si presta a essere divisa e, soprattutto, i rapporti tra ex lo permettono, è anche possibile suddividerla in due unità abitative e assegnarne una a ciascun coniuge. In tal modo, i figli sono anche nelle condizioni migliori per mantenere rapporti adeguati con entrambi i genitori.
Su chi gravano le spese
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale comporta esclusivamente il diritto del beneficiario di continuare ad abitarvi gratuitamente, ma non anche l'esonero dalle spese connesse all'utilizzo della stessa. Di conseguenza, le spese della casa familiare gravano sull'assegnatario.
In tal senso è stata particolarmente chiara la Corte di cassazione che ha precisato che "l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, sicché la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo)". Essa, invece, "non si estende alle spese correlate a detto uso … le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario" (cfr., ex multis, Cass. n. 10927/2018).
Trascrizione dell'assegnazione
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria. In tal modo, l'assegnatario si pone al riparo da eventuali pretese del terzo cui il coniuge proprietario dell'immobile abbia alienato lo stesso o che comunque vanti diritti sulla casa.
Come chiarito infatti dalla Cassazione n. 7978: "il conflitto tra diritti incompatibili secondo il principio della priorità della trascrizione di cui all'art.2644 c.c. può all'evidenza operare solo se il provvedimento giudiziale di assegnazione è stato trascritto (così espressamente in motivazione Cass. n. 7776/2016), non avendo, invece, alcun senso interrogarsi sull'opponibilità o meno al successivo acquirente, in base a quel principio, del provvedimento di assegnazione non trascritto."
Tempi per lasciare la casa coniugale
Una volta che la casa familiare sia stata assegnata a un coniuge, l'altro deve abbandonarla.
Non esistono tempi predeterminati per legge per andarsene: salvo che gli stessi non vengano fissati nello specifico provvedimento, nel qual caso occorre attenersi a quanto ivi stabilito, la regola è quella di lasciare il tetto coniugale nel più breve tempo possibile, senza temporeggiare.
Se l'ex si ostina a vivere in casa, l'assegnatario ha un unico strumento per entrare legittimamente nel pieno possesso della casa familiare: rivolgersi al tribunale per chiedere la procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.
Revoca dell'assegnazione
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere revocato dal giudice, se l'interesse dei figli lo permette.
La revoca si ha innanzitutto quando vengono meno i presupposti che hanno giustificato l'assegnazione, quindi, ad esempio, quando i figli divengono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Altre ipotesi che possono legittimare la revoca sono l'avvio di una nuova convivenza more uxorio da parte dell'assegnatario o il suo nuovo matrimonio e la circostanza che lo stesso cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale.
Giurisprudenza sull'assegnazione della casa coniugale
Ecco quanto statuito da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione in merito di assegnazione della casa coniugale.
Cassazione civile n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cassazione civile n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cassazione civile n. 24106/2023
La soluzione di assegnare al genitore affidatario o domiciliatario della prole soltanto una porzione di una unità immobiliare più ampia, agevolmente frazionabile o già di fatto frazionata, può essere assunta di comune accordo dai genitori, i quali si fanno così interpreti dell'interesse del minore, il che costituisce atto di esercizio della responsabilità genitoriale. Escludendo dalla assegnazione una o più unità (abitabili o non abitabili, come ad esempio un garage, un lastrico solare) le parti esprimono altresì la volontà di negare il vincolo pertinenziale tra i beni così distinti e individuano quello che è stato effettivamente l'ambiente domestico utile al minore e che, in ragione di tale utilità, deve continuare ad esserlo. Pertanto, se i genitori concordano che l'assegnazione della casa familiare riguardi soltanto una porzione di immobile circoscritta, nell'ambito di una unità immobiliare più ampia, il giudice della omologazione deve valutare se risponde all'interesse del minore - anche con riferimento alla idoneità concreta del bene a costituire effettivamente un'abitazione - che la casa familiare venga così perimetrata.
Cassazione civile SS.UU. n. 18641/2022
L'attribuzione dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva dell'assegnatario in sede di divisione configura una causa automatica di estinzione (così si esprime testualmente la menzionata Cass. n. 33068/2018) del diritto di godimento con tale destinazione, che comporta il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno corrispondente a quello venale di mercato. Questo perché la Cassazione ha ritenuto condivisibile il seguente orientamento: "nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.
Cassazione civile SS.UU. n. 21761/2021
Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva dì beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinata a far fede di ciò che in esso attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge numero 898 del 1970 che, in relazione le pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 codice civile; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui l'articolo 29, comma 1 bis della legge numero 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
