La mora

Che cos'è la mora. La distinzione tra mora del debitore e mora del creditore, anche in ordine alle modalità di costituzione e agli effetti

La mora, in diritto, è il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, ingiustificato e imputabile, a seconda dei casi, al creditore o al debitore

La mora del debitore

Quanto il ritardo ingiustificato nell'adempiere alla prestazione è addebitabile al debitore si parla di mora solvendi o mora del debitore.

Perché si verifichi è necessaria la compresenza delle seguenti condizioni:

  • un ritardo nell'adempimento della prestazione;

  • l'imputabilità del ritardo a carico del debitore;

  • che il credito sia esigibile e, quindi, il termine di adempimento dell'obbligazione o il termine iniziale di efficacia del negozio sia scaduto o si sia avverata la condizione sospensiva.

Termine essenziale

In caso di ritardo, non potendosi sapere sin sa subito se vi sia solo mora o vi sia un radicale inadempimento, si applicano le regole sulla mora, fino a quando il debitore non potrà poi essere eventualmente giudicato radicalmente inadempiente.

Quando, tuttavia, nel contratto è previsto un termine essenziale nell'interesse del creditore, il ritardo nell'adempimento non determina la mora ma l'inadempimento definitivo. In tal caso, infatti, l'adempimento tardivo non avrebbe comunque più alcuna utilità per il creditore.

Obbligazioni di non fare

Lo stesso accade in caso di obbligazione di non fare, con riferimento alla quale l'articolo 1222 del codice civile stabilisce espressamente che "Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento".

Come costituire in mora il debitore

Il debitore può essere costituito in mora, a seconda dei casi, senza alcuna attività del creditore o con un'intimazione formale ad adempiere. Nel primo caso si parla di mora debendi ex re, nel secondo caso di mora debendi ex persona.

In particolare, la mora debendi ex re si costituisce in via automatica per effetto del ritardo imputabile al debitore. Tale situazione si verifica nelle seguenti ipotesi:

  • quando il debito deriva da fatto illecito;

  • quando è scaduto il termine per l'adempimento e la prestazione andava eseguita al domicilio del creditore (obbligazione chiedibile);

  • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione.

In tutti gli altri casi, ai fini della produzione degli effetti della mora, la legge richiede l'invio da parte del creditore al debitore di un atto di intimazione ad adempiere, redatto per iscritto (valore di costituzione in mora viene riconosciuto ad ogni atto giudiziale o stragiudiziale). La mancata attivazione da parte del creditore, altrimenti, assume la valenza di una presunzione di tolleranza del ritardo del debitore.  

Effetti della mora

La mora del debitore non determina l'estinzione del vincolo obbligatorio, ma il mutamento del regime giuridico applicabile allo stesso. La ratio di tale istituto si individua nell'esigenza di salvaguardia del creditore dagli eventuali pregiudizi derivanti dalla protrazione del vincolo obbligatorio ascrivibile ad un comportamento illecito del debitore.

La costituzione in mora comporta, innanzitutto, il risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo e, nelle obbligazioni di denaro, l'obbligo di pagare gli interessi moratori.

Dalla mora del debitore deriva, poi, il trasferimento del rischio dell'impossibilità sopravvenuta dal creditore al debitore, il quale risponderà delle ipotesi di forza maggiore che si sono verificate dopo la mora, a meno che non riesca a dimostrare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito.

Infine, la mora interrompe la prescrizione del credito.

La mora del creditore

La mora del creditore si configura quando il creditore rifiuta di ricevere il pagamento che gli ha offerto il debitore o non compie gli atti preparatori per ricevere la prestazione e tale comportamento non risulta sorretto da alcun legittimo motivo. In questi casi la mora si definisce quale conseguenza della mancata ottemperanza da parte del creditore degli obblighi di cooperazione a lui prescritti in base al principio di reciprocità e derivanti dall'applicazione dei canoni della buona fede e della correttezza di cui all'articolo 1175 del codice civile

Come costituire in mora il creditore

La costituzione in mora del creditore è fatta dal debitore mediante offerta formale di adempiere la prestazione, eseguita attraverso un pubblico ufficiale.

L'offerta è reale, e quindi coincide con l'effettiva consegna della cosa, se l'obbligazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore. Se, invece, l'oggetto della prestazione è costituito da cose mobili da consegnare in un luogo diverso o da un facere, occorre procedere all'intimazione a ricevere la prestazione. Infine, si deve provvedere all'intimazione a prendere possesso dell'oggetto della prestazione, se questo coincide con la consegna di un bene immobile.

La presentazione di un'offerta priva delle formalità prescritte non consente di costituire in mora il creditore, ma, se rifiutata dal creditore in mancanza di legittimo motivo, esonera da responsabilità il debitore ed impedisce l'operatività della mora nei confronti dello stesso. Per il verificarsi di tale effetto preclusivo è, però, necessario che l'offerta irrituale sia seria, esatta e tempestiva. 

Effetti della mora

L'articolo 1207 del codice civile indica gli effetti della mora del creditore, quali conseguenze negative poste a carico dello stesso in ragione della mancata cooperazione dell'adempimento della prestazione. La mora del creditore (come la mora del debitore) non produce l'estinzione del rapporto obbligatorio, ma muta i caratteri del vincolo in modo da evitare che la protrazione dello stesso per causa ascrivibile al creditore possa arrecare pregiudizio al debitore. 

La mora del creditore determina, innanzitutto, che il creditore continua a farsi carico del rischio derivante dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Egli, dunque, sarà comunque costretto ad eseguire la prestazione posta a suo carico, pur avendo perduto il diritto di pretendere la prestazione a lui dovuta. 

La costituzione in mora, inoltre, determina il sorgere di un'obbligazione risarcitoria a carico del creditore, il quale deve risarcire i danni subiti dal debitore e rimborsarlo delle spese sostenute per custodire e conservare l'oggetto della prestazione.

Infine, la mora solleva il debitore dall'obbligo di corrispondere gli interessi e i frutti della cosa.

Liberazione dall'obbligazione

Dalla mora del creditore non deriva l'automatica liberazione del debitore dall'obbligazione. L'effetto liberatorio può essere conseguito mediante un'apposita procedura che prevede la stipulazione dei contratti di deposito o il sequestro in relazione bene oggetto della prestazione. Il diritto alla liberazione si identifica in un diritto potestativo giudiziale del debitore, cui corrisponde una situazione di soggezione in capo al creditore.

Il particolare, se l'obbligazione ha ad oggetto un bene mobile, il debitore può conseguire l'effetto liberatorio attraverso la consegna del bene ad un terzo che si obblighi a custodirlo, ad amministrarlo e a consegnarlo al creditore. 

Se, invece, l'obbligazione inadempiuta preveda la consegna di un bene immobile il debitore può procedere al sequestro liberatorio, mediante il trasferimento del bene ad un terzo che si obbliga a custodirlo, amministrarlo e consegnarlo al creditore.

Il deposito e il sequestro devono essere convalidata in via giudiziale